Art. 76 L. 354/1975 – Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all’assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'art. 76 affida al consiglio di aiuto sociale il soccorso alle vittime del delitto.
Prevede sussidi in natura o in denaro alle vittime.
Provvede all'assistenza delle vittime e dei loro familiari.
Esprime l'attenzione dell'ordinamento alla vittima del reato.
Si collega alla Cassa per le vittime (art. 73).
Indice dei contenuti
L'assistenza alle vittime del reato
L'art. 76 attribuisce al consiglio di aiuto sociale (art. 74) il compito di prestare soccorso e assistenza alle vittime del delitto. È una previsione significativa, che conferma l'attenzione dell'ordinamento penitenziario non solo al reo ma anche alla persona offesa: la legge, pur dedicata all'esecuzione della pena, dedica spazio al sostegno di chi ha subito le conseguenze del reato.
I sussidi alle vittime
Il consiglio presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto. Si tratta di un intervento di solidarietà materiale, volto ad alleviare le conseguenze economiche del reato per la vittima e i suoi familiari. Il sussidio può essere erogato in denaro o in beni, secondo le esigenze del caso.
L'assistenza alla persona
Oltre al soccorso materiale, il consiglio provvede all'assistenza delle vittime, che può comprendere il sostegno nei rapporti con le istituzioni, l'orientamento verso i servizi competenti e l'aiuto nelle difficoltà connesse alla condizione di vittima. L'assistenza guarda quindi alla persona nella sua interezza, non solo all'aspetto economico.
Il collegamento con la Cassa per le vittime
L'attività dell'art. 76 si collega alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (art. 73): la Cassa fornisce le risorse, il consiglio di aiuto sociale ne cura l'erogazione e l'assistenza concreta alle vittime sul territorio. I due istituti operano in modo complementare nell'ambito della tutela delle vittime.
La doppia funzione del consiglio
L'art. 76, insieme all'art. 75, mostra la doppia funzione del consiglio di aiuto sociale: da un lato l'assistenza ai dimessi (reinserimento del reo), dall'altro il soccorso alle vittime del delitto. Questa doppia attenzione riflette una concezione equilibrata della giustizia penale, attenta sia al recupero del condannato sia alla tutela di chi ha subito il reato.
L'evoluzione della tutela delle vittime
La previsione dell'art. 76 si inserisce in un percorso, sviluppatosi nel tempo, di crescente attenzione alla vittima del reato, oggi tradottosi in strumenti ulteriori (fondi di solidarietà, indennizzi, diritti di partecipazione al processo, giustizia riparativa, art. 15-bis). La norma rappresenta una delle previsioni storiche in questa direzione.
Profili pratici
Per la vittima del delitto, l'art. 76 prevede, dove i consigli sono operativi, la possibilità di ricevere sussidi e assistenza. Le risorse provengono dalla Cassa per le vittime (art. 73). La tutela delle vittime si è poi arricchita di ulteriori strumenti previsti dalla legislazione successiva, ai quali la vittima può fare riferimento.
Casi pratici
Caso 1: Sussidio a una vittima
Il consiglio di aiuto sociale concede un sussidio in denaro a una vittima di reato in difficoltà economica, con le risorse della Cassa (art. 73).
Caso 2: Assistenza ai familiari
Il consiglio provvede all'assistenza dei familiari di una vittima, sostenendoli nelle difficoltà connesse al reato.
Caso 3: Doppia funzione
Lo stesso consiglio che assiste i dimessi (art. 75) presta soccorso alle vittime (art. 76), in una concezione equilibrata della giustizia penale.
Domande frequenti
Cosa fa il consiglio di aiuto sociale per le vittime?
Presta soccorso, con sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede alla loro assistenza e a quella dei loro familiari.
Da dove provengono le risorse?
Dalla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (art. 73): la Cassa fornisce le risorse, il consiglio ne cura l'erogazione e l'assistenza sul territorio.
Perché la legge penitenziaria tutela le vittime?
Perché esprime una concezione equilibrata della giustizia penale, attenta sia al recupero del condannato sia alla tutela di chi ha subito il reato.
La tutela delle vittime si è evoluta?
Sì: si è arricchita nel tempo di ulteriori strumenti (fondi di solidarietà, indennizzi, diritti di partecipazione al processo, giustizia riparativa ex art. 15-bis).
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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L'assistenza alle vittime del reato
L'art. 76 attribuisce al consiglio di aiuto sociale (art. 74) il compito di prestare soccorso e assistenza alle vittime del delitto. È una previsione significativa, che conferma l'attenzione dell'ordinamento penitenziario non solo al reo ma anche alla persona offesa: la legge, pur dedicata all'esecuzione della pena, dedica spazio al sostegno di chi ha subito le conseguenze del reato.
I sussidi alle vittime
Il consiglio presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto. Si tratta di un intervento di solidarietà materiale, volto ad alleviare le conseguenze economiche del reato per la vittima e i suoi familiari. Il sussidio può essere erogato in denaro o in beni, secondo le esigenze del caso.
L'assistenza alla persona
Oltre al soccorso materiale, il consiglio provvede all'assistenza delle vittime, che può comprendere il sostegno nei rapporti con le istituzioni, l'orientamento verso i servizi competenti e l'aiuto nelle difficoltà connesse alla condizione di vittima. L'assistenza guarda quindi alla persona nella sua interezza, non solo all'aspetto economico.
Il collegamento con la Cassa per le vittime
L'attività dell'art. 76 si collega alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (art. 73): la Cassa fornisce le risorse, il consiglio di aiuto sociale ne cura l'erogazione e l'assistenza concreta alle vittime sul territorio. I due istituti operano in modo complementare nell'ambito della tutela delle vittime.
La doppia funzione del consiglio
L'art. 76, insieme all'art. 75, mostra la doppia funzione del consiglio di aiuto sociale: da un lato l'assistenza ai dimessi (reinserimento del reo), dall'altro il soccorso alle vittime del delitto. Questa doppia attenzione riflette una concezione equilibrata della giustizia penale, attenta sia al recupero del condannato sia alla tutela di chi ha subito il reato.
L'evoluzione della tutela delle vittime
La previsione dell'art. 76 si inserisce in un percorso, sviluppatosi nel tempo, di crescente attenzione alla vittima del reato, oggi tradottosi in strumenti ulteriori (fondi di solidarietà, indennizzi, diritti di partecipazione al processo, giustizia riparativa, art. 15-bis). La norma rappresenta una delle previsioni storiche in questa direzione.
Profili pratici
Per la vittima del delitto, l'art. 76 prevede, dove i consigli sono operativi, la possibilità di ricevere sussidi e assistenza. Le risorse provengono dalla Cassa per le vittime (art. 73). La tutela delle vittime si è poi arricchita di ulteriori strumenti previsti dalla legislazione successiva, ai quali la vittima può fare riferimento.
Casi pratici
Caso 1: Sussidio a una vittima
Il consiglio di aiuto sociale concede un sussidio in denaro a una vittima di reato in difficoltà economica, con le risorse della Cassa (art. 73).
Caso 2: Assistenza ai familiari
Il consiglio provvede all'assistenza dei familiari di una vittima, sostenendoli nelle difficoltà connesse al reato.
Caso 3: Doppia funzione
Lo stesso consiglio che assiste i dimessi (art. 75) presta soccorso alle vittime (art. 76), in una concezione equilibrata della giustizia penale.
Domande frequenti
Cosa fa il consiglio di aiuto sociale per le vittime?
Presta soccorso, con sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede alla loro assistenza e a quella dei loro familiari.
Da dove provengono le risorse?
Dalla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (art. 73): la Cassa fornisce le risorse, il consiglio ne cura l'erogazione e l'assistenza sul territorio.
Perché la legge penitenziaria tutela le vittime?
Perché esprime una concezione equilibrata della giustizia penale, attenta sia al recupero del condannato sia alla tutela di chi ha subito il reato.
La tutela delle vittime si è evoluta?
Sì: si è arricchita nel tempo di ulteriori strumenti (fondi di solidarietà, indennizzi, diritti di partecipazione al processo, giustizia riparativa ex art. 15-bis).