Testo dell'articoloVigente

Art. 79 ord. penit. – Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza

L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l’ultimo comma dell’articolo 68

Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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