Testo dell'articoloVigente
Art. 71-bis ord. penit. – Udienza
L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario
L’udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero.
L’interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d’appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza.
I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell’acquisizione in udienza dei documenti relativi all’osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.
L’ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all’interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.