Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 70-ter L. 354/1975 – Nuove denominazioni

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. Le denominazioni “sezione di sorveglianza” e “giudice di sorveglianza” di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “tribunale di sorveglianza” e “magistrato di sorveglianza”.

2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all’articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia

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In sintesi

  • L'art. 70-ter aggiorna le denominazioni degli organi di sorveglianza.
  • «Sezione di sorveglianza» è sostituita da «tribunale di sorveglianza».
  • «Giudice di sorveglianza» è sostituito da «magistrato di sorveglianza».
  • È una norma di coordinamento terminologico.
  • Garantisce uniformità nel linguaggio normativo.
Indice dei contenuti

Aggiornare il linguaggio della legge

L'art. 70-ter è una norma di coordinamento terminologico: aggiorna le denominazioni degli organi della magistratura di sorveglianza, sostituendo le espressioni più risalenti con quelle attuali. Pur avendo natura formale, la norma ha una funzione importante, perché garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo, evitando confusioni tra denominazioni vecchie e nuove.

Le sostituzioni terminologiche

La norma stabilisce che le denominazioni «sezione di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza», presenti nelle leggi vigenti, sono rispettivamente sostituite da «tribunale di sorveglianza» e «magistrato di sorveglianza». Le nuove denominazioni riflettono l'assetto attuale della magistratura di sorveglianza, con il tribunale di sorveglianza (organo collegiale) e il magistrato di sorveglianza (organo monocratico).

Il significato dell'aggiornamento

L'aggiornamento terminologico non è un mero formalismo: riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza nel tempo. La denominazione «tribunale di sorveglianza» sottolinea la natura di vero e proprio organo giurisdizionale collegiale, superando la precedente espressione «sezione di sorveglianza», più legata a una concezione meno autonoma dell'organo.

La portata generale

La sostituzione opera con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove. Ciò evita di dover modificare puntualmente ogni singola disposizione e assicura coerenza nell'intero ordinamento.

Il collegamento con la giurisdizionalizzazione

L'aggiornamento terminologico si inserisce nel più ampio processo di giurisdizionalizzazione della sorveglianza: il passaggio da «sezione» a «tribunale» e da «giudice» a «magistrato» di sorveglianza accompagna il riconoscimento della piena natura giurisdizionale di questi organi e delle garanzie del relativo procedimento (art. 71).

L'utilità interpretativa

Per l'interprete, l'art. 70-ter è una chiave di lettura utile: consente di comprendere che riferimenti normativi alla «sezione di sorveglianza» o al «giudice di sorveglianza» contenuti in testi risalenti vanno intesi come riferimenti al tribunale e al magistrato di sorveglianza. È una norma che facilita la lettura coordinata dell'ordinamento.

Profili pratici

L'art. 70-ter ha rilievo essenzialmente interpretativo e di coordinamento. Per chi legge testi normativi o atti che usano le vecchie denominazioni, la norma chiarisce che «sezione di sorveglianza» equivale a «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» a «magistrato di sorveglianza», assicurando uniformità nella comprensione del sistema.

Casi pratici

Caso 1: Lettura di un testo risalente

In una legge risalente compare l'espressione «sezione di sorveglianza»: in forza dell'art. 70-ter va intesa come «tribunale di sorveglianza».

Caso 2: Riferimento al giudice di sorveglianza

Un atto richiama il «giudice di sorveglianza»: la denominazione attuale è «magistrato di sorveglianza».

Caso 3: Uniformità terminologica

L'aggiornamento assicura che, in tutto l'ordinamento, si usino in modo uniforme le denominazioni attuali degli organi di sorveglianza.

Domande frequenti

Cosa dispone l'art. 70-ter?

Aggiorna le denominazioni degli organi di sorveglianza: «sezione di sorveglianza» è sostituita da «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» da «magistrato di sorveglianza».

È una norma solo formale?

Ha natura formale ma funzione importante: garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo e riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza.

Come si applica la sostituzione?

Con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove, senza necessità di modificare ogni singola disposizione.

Perché il cambio da sezione a tribunale?

Per sottolineare la natura di vero organo giurisdizionale collegiale del tribunale di sorveglianza, in linea con la giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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