Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Le denominazioni “sezione di sorveglianza” e “giudice di sorveglianza” di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “tribunale di sorveglianza” e “magistrato di sorveglianza”.
2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all’articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia
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In sintesi
L'art. 70-ter aggiorna le denominazioni degli organi di sorveglianza.
«Sezione di sorveglianza» è sostituita da «tribunale di sorveglianza».
«Giudice di sorveglianza» è sostituito da «magistrato di sorveglianza».
È una norma di coordinamento terminologico.
Garantisce uniformità nel linguaggio normativo.
Indice dei contenuti
Aggiornare il linguaggio della legge
L'art. 70-ter è una norma di coordinamento terminologico: aggiorna le denominazioni degli organi della magistratura di sorveglianza, sostituendo le espressioni più risalenti con quelle attuali. Pur avendo natura formale, la norma ha una funzione importante, perché garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo, evitando confusioni tra denominazioni vecchie e nuove.
Le sostituzioni terminologiche
La norma stabilisce che le denominazioni «sezione di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza», presenti nelle leggi vigenti, sono rispettivamente sostituite da «tribunale di sorveglianza» e «magistrato di sorveglianza». Le nuove denominazioni riflettono l'assetto attuale della magistratura di sorveglianza, con il tribunale di sorveglianza (organo collegiale) e il magistrato di sorveglianza (organo monocratico).
Il significato dell'aggiornamento
L'aggiornamento terminologico non è un mero formalismo: riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza nel tempo. La denominazione «tribunale di sorveglianza» sottolinea la natura di vero e proprio organo giurisdizionale collegiale, superando la precedente espressione «sezione di sorveglianza», più legata a una concezione meno autonoma dell'organo.
La portata generale
La sostituzione opera con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove. Ciò evita di dover modificare puntualmente ogni singola disposizione e assicura coerenza nell'intero ordinamento.
Il collegamento con la giurisdizionalizzazione
L'aggiornamento terminologico si inserisce nel più ampio processo di giurisdizionalizzazione della sorveglianza: il passaggio da «sezione» a «tribunale» e da «giudice» a «magistrato» di sorveglianza accompagna il riconoscimento della piena natura giurisdizionale di questi organi e delle garanzie del relativo procedimento (art. 71).
L'utilità interpretativa
Per l'interprete, l'art. 70-ter è una chiave di lettura utile: consente di comprendere che riferimenti normativi alla «sezione di sorveglianza» o al «giudice di sorveglianza» contenuti in testi risalenti vanno intesi come riferimenti al tribunale e al magistrato di sorveglianza. È una norma che facilita la lettura coordinata dell'ordinamento.
Profili pratici
L'art. 70-ter ha rilievo essenzialmente interpretativo e di coordinamento. Per chi legge testi normativi o atti che usano le vecchie denominazioni, la norma chiarisce che «sezione di sorveglianza» equivale a «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» a «magistrato di sorveglianza», assicurando uniformità nella comprensione del sistema.
Casi pratici
Caso 1: Lettura di un testo risalente
In una legge risalente compare l'espressione «sezione di sorveglianza»: in forza dell'art. 70-ter va intesa come «tribunale di sorveglianza».
Caso 2: Riferimento al giudice di sorveglianza
Un atto richiama il «giudice di sorveglianza»: la denominazione attuale è «magistrato di sorveglianza».
Caso 3: Uniformità terminologica
L'aggiornamento assicura che, in tutto l'ordinamento, si usino in modo uniforme le denominazioni attuali degli organi di sorveglianza.
Domande frequenti
Cosa dispone l'art. 70-ter?
Aggiorna le denominazioni degli organi di sorveglianza: «sezione di sorveglianza» è sostituita da «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» da «magistrato di sorveglianza».
È una norma solo formale?
Ha natura formale ma funzione importante: garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo e riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza.
Come si applica la sostituzione?
Con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove, senza necessità di modificare ogni singola disposizione.
Perché il cambio da sezione a tribunale?
Per sottolineare la natura di vero organo giurisdizionale collegiale del tribunale di sorveglianza, in linea con la giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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Aggiornare il linguaggio della legge
L'art. 70-ter è una norma di coordinamento terminologico: aggiorna le denominazioni degli organi della magistratura di sorveglianza, sostituendo le espressioni più risalenti con quelle attuali. Pur avendo natura formale, la norma ha una funzione importante, perché garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo, evitando confusioni tra denominazioni vecchie e nuove.
Le sostituzioni terminologiche
La norma stabilisce che le denominazioni «sezione di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza», presenti nelle leggi vigenti, sono rispettivamente sostituite da «tribunale di sorveglianza» e «magistrato di sorveglianza». Le nuove denominazioni riflettono l'assetto attuale della magistratura di sorveglianza, con il tribunale di sorveglianza (organo collegiale) e il magistrato di sorveglianza (organo monocratico).
Il significato dell'aggiornamento
L'aggiornamento terminologico non è un mero formalismo: riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza nel tempo. La denominazione «tribunale di sorveglianza» sottolinea la natura di vero e proprio organo giurisdizionale collegiale, superando la precedente espressione «sezione di sorveglianza», più legata a una concezione meno autonoma dell'organo.
La portata generale
La sostituzione opera con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove. Ciò evita di dover modificare puntualmente ogni singola disposizione e assicura coerenza nell'intero ordinamento.
Il collegamento con la giurisdizionalizzazione
L'aggiornamento terminologico si inserisce nel più ampio processo di giurisdizionalizzazione della sorveglianza: il passaggio da «sezione» a «tribunale» e da «giudice» a «magistrato» di sorveglianza accompagna il riconoscimento della piena natura giurisdizionale di questi organi e delle garanzie del relativo procedimento (art. 71).
L'utilità interpretativa
Per l'interprete, l'art. 70-ter è una chiave di lettura utile: consente di comprendere che riferimenti normativi alla «sezione di sorveglianza» o al «giudice di sorveglianza» contenuti in testi risalenti vanno intesi come riferimenti al tribunale e al magistrato di sorveglianza. È una norma che facilita la lettura coordinata dell'ordinamento.
Profili pratici
L'art. 70-ter ha rilievo essenzialmente interpretativo e di coordinamento. Per chi legge testi normativi o atti che usano le vecchie denominazioni, la norma chiarisce che «sezione di sorveglianza» equivale a «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» a «magistrato di sorveglianza», assicurando uniformità nella comprensione del sistema.
Casi pratici
Caso 1: Lettura di un testo risalente
In una legge risalente compare l'espressione «sezione di sorveglianza»: in forza dell'art. 70-ter va intesa come «tribunale di sorveglianza».
Caso 2: Riferimento al giudice di sorveglianza
Un atto richiama il «giudice di sorveglianza»: la denominazione attuale è «magistrato di sorveglianza».
Caso 3: Uniformità terminologica
L'aggiornamento assicura che, in tutto l'ordinamento, si usino in modo uniforme le denominazioni attuali degli organi di sorveglianza.
Domande frequenti
Cosa dispone l'art. 70-ter?
Aggiorna le denominazioni degli organi di sorveglianza: «sezione di sorveglianza» è sostituita da «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» da «magistrato di sorveglianza».
È una norma solo formale?
Ha natura formale ma funzione importante: garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo e riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza.
Come si applica la sostituzione?
Con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove, senza necessità di modificare ogni singola disposizione.
Perché il cambio da sezione a tribunale?
Per sottolineare la natura di vero organo giurisdizionale collegiale del tribunale di sorveglianza, in linea con la giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza.