Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70-ter L. 354/1975 – Nuove denominazioni

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. Le denominazioni “sezione di sorveglianza” e “giudice di sorveglianza” di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “tribunale di sorveglianza” e “magistrato di sorveglianza”.

2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all’articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia

In sintesi

  • L'art. 70-ter aggiorna le denominazioni degli organi di sorveglianza.
  • «Sezione di sorveglianza» è sostituita da «tribunale di sorveglianza».
  • «Giudice di sorveglianza» è sostituito da «magistrato di sorveglianza».
  • È una norma di coordinamento terminologico.
  • Garantisce uniformità nel linguaggio normativo.
Indice dei contenuti

Aggiornare il linguaggio della legge

L'art. 70-ter è una norma di coordinamento terminologico: aggiorna le denominazioni degli organi della magistratura di sorveglianza, sostituendo le espressioni più risalenti con quelle attuali. Pur avendo natura formale, la norma ha una funzione importante, perché garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo, evitando confusioni tra denominazioni vecchie e nuove.

Le sostituzioni terminologiche

La norma stabilisce che le denominazioni «sezione di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza», presenti nelle leggi vigenti, sono rispettivamente sostituite da «tribunale di sorveglianza» e «magistrato di sorveglianza». Le nuove denominazioni riflettono l'assetto attuale della magistratura di sorveglianza, con il tribunale di sorveglianza (organo collegiale) e il magistrato di sorveglianza (organo monocratico).

Il significato dell'aggiornamento

L'aggiornamento terminologico non è un mero formalismo: riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza nel tempo. La denominazione «tribunale di sorveglianza» sottolinea la natura di vero e proprio organo giurisdizionale collegiale, superando la precedente espressione «sezione di sorveglianza», più legata a una concezione meno autonoma dell'organo.

La portata generale

La sostituzione opera con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove. Ciò evita di dover modificare puntualmente ogni singola disposizione e assicura coerenza nell'intero ordinamento.

Il collegamento con la giurisdizionalizzazione

L'aggiornamento terminologico si inserisce nel più ampio processo di giurisdizionalizzazione della sorveglianza: il passaggio da «sezione» a «tribunale» e da «giudice» a «magistrato» di sorveglianza accompagna il riconoscimento della piena natura giurisdizionale di questi organi e delle garanzie del relativo procedimento (art. 71).

L'utilità interpretativa

Per l'interprete, l'art. 70-ter è una chiave di lettura utile: consente di comprendere che riferimenti normativi alla «sezione di sorveglianza» o al «giudice di sorveglianza» contenuti in testi risalenti vanno intesi come riferimenti al tribunale e al magistrato di sorveglianza. È una norma che facilita la lettura coordinata dell'ordinamento.

Profili pratici

L'art. 70-ter ha rilievo essenzialmente interpretativo e di coordinamento. Per chi legge testi normativi o atti che usano le vecchie denominazioni, la norma chiarisce che «sezione di sorveglianza» equivale a «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» a «magistrato di sorveglianza», assicurando uniformità nella comprensione del sistema.

Casi pratici

Caso 1: Lettura di un testo risalente

In una legge risalente compare l'espressione «sezione di sorveglianza»: in forza dell'art. 70-ter va intesa come «tribunale di sorveglianza».

Caso 2: Riferimento al giudice di sorveglianza

Un atto richiama il «giudice di sorveglianza»: la denominazione attuale è «magistrato di sorveglianza».

Caso 3: Uniformità terminologica

L'aggiornamento assicura che, in tutto l'ordinamento, si usino in modo uniforme le denominazioni attuali degli organi di sorveglianza.

Domande frequenti

Cosa dispone l'art. 70-ter?

Aggiorna le denominazioni degli organi di sorveglianza: «sezione di sorveglianza» è sostituita da «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» da «magistrato di sorveglianza».

È una norma solo formale?

Ha natura formale ma funzione importante: garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo e riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza.

Come si applica la sostituzione?

Con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove, senza necessità di modificare ogni singola disposizione.

Perché il cambio da sezione a tribunale?

Per sottolineare la natura di vero organo giurisdizionale collegiale del tribunale di sorveglianza, in linea con la giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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