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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 12 impone le attrezzature necessarie alle attività trattamentali.
  • Riguarda lavoro, istruzione, attività ricreative e culturali.
  • Prevede l'allestimento di biblioteche negli istituti.
  • È il presupposto materiale degli elementi del trattamento (art. 15).
  • Senza attrezzature il trattamento resta sulla carta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 L. 354/1975 — Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell’articolo 16.
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

Commento

Gli strumenti materiali del trattamento

L'art. 12 completa il quadro delle condizioni materiali (artt. 5 e 6) imponendo l'allestimento delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività trattamentali. Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, devono essere approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Il legame con gli elementi del trattamento

La norma è il presupposto materiale degli elementi del trattamento elencati dall'art. 15: senza laboratori, aule, spazi per le attività e materiali adeguati, il lavoro, l'istruzione e le attività culturali resterebbero affermazioni di principio. L'art. 12 traduce in dotazioni concrete l'impegno rieducativo dell'ordinamento.

Le biblioteche

La norma prevede espressamente che gli istituti siano dotati di una biblioteca, costituita da libri e periodici scelti con il concorso dei detenuti. La lettura è uno strumento di crescita culturale e personale, e la partecipazione dei detenuti alla scelta dei testi è una forma di coinvolgimento attivo, coerente con il principio di partecipazione al trattamento.

Le attrezzature per il lavoro

Le attrezzature per le attività lavorative sono essenziali per dare effettività al lavoro penitenziario (art. 20): macchinari, strumenti e spazi adeguati consentono di organizzare lavorazioni reali e formative. L'investimento in dotazioni produttive è la condizione per ampliare le opportunità di lavoro in istituto.

Istruzione e attività culturali

Aule, materiali didattici e spazi per le attività culturali e ricreative danno corpo agli artt. 19 e 27. La disponibilità di attrezzature adeguate determina la qualità e l'ampiezza dell'offerta trattamentale, che varia significativamente tra i diversi istituti.

Tra norma e risorse

L'effettiva dotazione di attrezzature dipende dalle risorse disponibili e dalla collaborazione di soggetti esterni (art. 17). La norma fissa però un dovere preciso dell'amministrazione: l'assenza delle attrezzature minime necessarie alle attività trattamentali non sarebbe coerente con la cornice legislativa.

Profili pratici

Per il detenuto, la presenza di attrezzature adeguate è ciò che rende concretamente possibile partecipare al lavoro, allo studio e alle attività. La carenza di dotazioni, quando impedisce l'esercizio dei diritti connessi al trattamento, può essere segnalata e rilevare nella valutazione complessiva delle condizioni dell'istituto.

Casi pratici

Caso 1: Biblioteca dell'istituto

Tizio partecipa alla scelta dei testi della biblioteca dell'istituto: la lettura diventa parte del suo percorso, in coerenza con il principio di partecipazione.

Caso 2: Laboratorio di lavoro

Le attrezzature di un laboratorio consentono a Caio di svolgere un'attività lavorativa reale e formativa, dando effettività all'art. 20.

Caso 3: Aule per i corsi

La disponibilità di aule e materiali permette a Sempronio di frequentare i corsi scolastici, attuando il diritto all'istruzione.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 12?

L'allestimento, negli istituti, delle attrezzature necessarie alle attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e in comune, oltre alle biblioteche.

Gli istituti devono avere una biblioteca?

Sì: l'art. 12 prevede una biblioteca costituita da libri e periodici scelti con il concorso dei detenuti.

Perché contano le attrezzature?

Perché sono il presupposto materiale degli elementi del trattamento (art. 15): senza laboratori, aule e materiali, lavoro, istruzione e attività culturali resterebbero sulla carta.

La carenza di attrezzature è rilevante?

Sì: quando impedisce l'esercizio dei diritti connessi al trattamento, può essere segnalata e rilevare nella valutazione complessiva delle condizioni dell'istituto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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