Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 D.Lgs. 209/2005 – Operazioni vietate
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.
Vedi anche
→art. 10-quinquies ASSICURAZIONI→art. 11 ASSICURAZIONI→art. 13 ASSICURAZIONI→art. 14 ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 10-quater D.Lgs. 209/2005 – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni→Art. 10-ter D.Lgs. 209/2005 – (Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea)→Art. 10-bis D.Lgs. 209/2005 – (Utilizzo delle informazioni riservate)→Art. 10 D.Lgs. 209/2005 – Segreto d’ufficio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 12 individua condotte non consentite alle imprese assicurative. Le imprese possono svolgere solo l'attività indicata in autorizzazione e attività strumentali: ogni deviazione mina la sana gestione e crea rischi non valutati dalla vigilanza.
Oggetto sociale esclusivo
L'oggetto sociale di una compagnia è esclusivamente assicurativo o riassicurativo. Sono ammesse attività strumentali (gestione immobili, partecipazioni in società del medesimo gruppo, investimenti in strumenti finanziari) ma non attività commerciali estranee. Una compagnia non può, ad esempio, esercitare attività di vendita al dettaglio non assicurativa.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese non assicurative sono ammesse entro limiti regolamentari e devono essere coerenti con la politica di investimento approvata. Una partecipazione di controllo in una società industriale rischia di trasformare la compagnia in holding di gruppo non assicurativo e va valutata dall'IVASS.
Esempi di operazioni vietate
Tra i divieti tipici: contratti di assicurazione che mascherino in realtà operazioni di credito (rischio causa concreta), attività di brokeraggio non assicurativo non strumentale, intermediazione in valute virtuali esterne al perimetro assicurativo, partecipazione a consorzi di impresa non compatibili con la solvibilità.
Sanzioni e vigilanza
La violazione attiva poteri di vigilanza che vanno dalla richiesta di cessazione dell'attività non consentita, alla sanzione pecuniaria, fino a provvedimenti di limitazione dell'esercizio. Nei casi estremi può essere disposta la liquidazione coatta amministrativa.
Riserva di assicurazione e operazioni di credito
Una delle aree più controverse riguarda i prodotti ai confini fra assicurazione e credito. Le polizze CPI (Credit Protection Insurance), abbinate ai mutui o ai finanziamenti, sono assicurazioni se trasferiscono un rischio (morte, invalidità, perdita del lavoro); diventano operazioni di credito vietate alle compagnie se in realtà sostituiscono una garanzia bancaria. L'IVASS interviene caso per caso.
Polizze fideiussorie
Le polizze fideiussorie sono ammesse nel ramo 15 (cauzioni). Garantiscono l'adempimento di obbligazioni di un soggetto (appaltatore, debitore d'imposta) verso un beneficiario. Sono operazioni assicurative regolari: non rientrano fra le operazioni vietate purché il rischio sia effettivamente assunto e prezzato attuarialmente.
Attività di custodia e fiduciarie
L'attività di custodia titoli e quella fiduciaria pura sono in linea generale precluse alle compagnie, salvo operazioni strumentali alla gestione delle proprie riserve. La compagnia che voglia svolgere tali attività deve operare attraverso società del gruppo dedicate (banca depositaria, fiduciaria autorizzata).
Operazioni intragruppo
Le operazioni intragruppo (finanziamenti, garanzie, servicing) sono ammesse ma soggette a regole specifiche: arm's length pricing, comunicazione preventiva all'IVASS per le operazioni rilevanti, valutazione dell'impatto sul profilo di rischio consolidato. L'obiettivo è impedire che la compagnia si trasformi in cassa del gruppo, distogliendo risorse dalle finalità assicurative.
Casi pratici
Caso 1: Partecipazione di controllo non assicurativa
Caso 2: Servizio commerciale estraneo
Domande frequenti
Una compagnia può svolgere attività di gestione patrimoniale?
Solo per attività strumentali alla gestione delle proprie riserve tecniche; la gestione del risparmio di terzi è riservata a SGR vigilate Consob/Banca d'Italia.
Quali sanzioni si applicano in caso di operazioni vietate?
Provvedimenti IVASS che spaziano dall'ordine di cessazione, alla sanzione pecuniaria, fino alla revoca dell'autorizzazione per le violazioni più gravi.
L'art. 12 impedisce qualunque investimento in società non assicurative?
No, gli investimenti sono ammessi nei limiti delle regole sulle partecipazioni rilevanti e della politica di investimento approvata; non sono ammesse partecipazioni che alterino l'oggetto sociale.