- Tutte le informazioni acquisite nell'esercizio della vigilanza sono coperte da segreto d'ufficio.
- Il segreto è opponibile a chiunque, salve le eccezioni previste dalla legge.
- Lo scambio informativo con altre autorità di vigilanza (BCE, EIOPA, ESMA, Banca d'Italia) è ammesso.
- Eccezioni per indagini penali, magistratura ordinaria e tributaria, Antiriciclaggio.
- Sanzioni penali e disciplinari in caso di violazione del segreto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 10 D.Lgs. 209/2005 — Segreto d’ufficio
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell' IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell' IVASS , nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell' IVASS tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.
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3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.
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4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
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5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall' IVASS , in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L' IVASS , secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L' IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l' IVASS può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l' IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L' IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
Commento
L'articolo 10 protegge la confidenzialità delle informazioni che le imprese trasmettono all'IVASS. Senza un solido segreto d'ufficio, il rapporto fiduciario fra vigilanza e vigilato sarebbe compromesso e le ispezioni perderebbero efficacia. La riservatezza è considerata un asset della vigilanza, non un ostacolo alla trasparenza.
Perimetro oggettivo
Sono coperte da segreto le informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria, organizzativa delle imprese, sui dati relativi a singoli contraenti, sui contenuti delle ispezioni e sui flussi di vigilanza. Il segreto si estende anche al personale IVASS, ai consulenti esterni e ai membri degli organi collegiali.
Eccezioni
Il segreto cede di fronte: (a) all'autorità giudiziaria penale, su richiesta del PM; (b) alla magistratura tributaria nei limiti dell'attività di accertamento (D.P.R. 600/1973); (c) alle autorità antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007); (d) alle autorità di vigilanza italiane ed europee per finalità istituzionali; (e) ai liquidatori in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Scambio internazionale
L'IVASS può comunicare informazioni a EIOPA, BCE, ESMA, EBA e alle autorità di vigilanza extra-UE che presentino garanzie di confidenzialità equivalente (memorandum d'intesa, MoU). Questa rete è essenziale per la vigilanza dei gruppi globali e per la lotta a frodi transfrontaliere.
Sanzioni
La violazione del segreto può integrare il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) punito con la reclusione fino a tre anni. Sul piano disciplinare, il personale IVASS risponde secondo il regolamento interno e può essere rimosso dall'incarico.
Segreto e diritto di difesa
Il segreto d'ufficio non è opponibile al destinatario di un procedimento sanzionatorio, che ha diritto di accedere agli atti istruttori per esercitare la difesa (art. 24 Cost., L. 241/1990 art. 24, regolamento IVASS 39/2018 sul procedimento sanzionatorio). Possono essere oscurati solo i dati di terzi non rilevanti per la difesa.
Comunicazioni alle autorità antiriciclaggio
L'IVASS coopera con UIF, GdF e Procura nell'attività antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). Le segnalazioni di operazioni sospette transitano tipicamente per la UIF, ma l'IVASS può fornire informazioni specifiche sul settore assicurativo (frodi su polizze vita per riciclaggio, false intestazioni di polizze, finanziamento del terrorismo).
Effetti sulle controversie civili
Nel processo civile la parte privata non può ottenere dall'IVASS dati di vigilanza coperti da segreto, salvo ordine specifico del giudice (art. 213 c.p.c.). Anche in tal caso l'IVASS può eccepire il segreto: spetta al giudice bilanciare l'interesse alla decisione con la tutela della confidenzialità della vigilanza.
Cooperazione con BCE e ESMA
Lo scambio informativo con la BCE riguarda i conglomerati finanziari (banca + assicurazione), nei quali la vigilanza è esercitata congiuntamente. Con ESMA il dialogo è frequente per i prodotti di investimento assicurativo (ramo III) e per il monitoraggio dei mercati dei titoli sovrani in cui le compagnie investono massicciamente le riserve.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta del PM su dati assicurativi
Caso 2: Diniego di accesso a un'associazione
Domande frequenti
Posso chiedere all'IVASS dati su una compagnia con cui ho una controversia?
In genere no: i dati di vigilanza sono coperti da segreto. È possibile però ottenere informazioni pubblicate (bilanci, relazioni, statistiche aggregate) e in alcuni casi accedere agli atti che ti riguardano direttamente.
Il segreto d'ufficio impedisce le indagini penali?
No: il PM può richiedere informazioni e l'IVASS è tenuto a fornirle. Il segreto è opponibile ai terzi privati, non all'autorità giudiziaria.
Il personale IVASS può rivelare informazioni alla stampa?
No, salvo nei limiti delle comunicazioni istituzionali ufficiali. La rivelazione integra responsabilità disciplinare e penale (art. 326 c.p.).
Vedi anche