- Obbligo di motivare in modo adeguato i provvedimenti rilevanti dell'IVASS.
- Pubblicazione delle linee guida, dei criteri di vigilanza e delle relazioni periodiche.
- Responsabilità verso il Parlamento mediante relazione annuale e audizioni.
- Bilanciamento con il segreto d'ufficio per informazioni sensibili sulle imprese.
- Coerenza con i principi di buona amministrazione (L. 241/1990).
Testo dell'articoloVigente
Art. 9-bis D.Lgs. 209/2005 — (Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. L'IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni: a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza; b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies; c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all'applicazione della regolamentazione prudenziale; d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE ; e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attività svolte dall'IVASS.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.
))
Commento
L'articolo 9-bis rappresenta il principio di trasparenza nell'azione di vigilanza. La normativa europea (Solvency II e regolamento istitutivo di EIOPA) considera la trasparenza condizione imprescindibile per la credibilità tecnica dell'autorità. Senza trasparenza, l'indipendenza diventa opacità e mina la fiducia degli operatori.
Motivazione dei provvedimenti
Ogni atto significativo dell'IVASS deve indicare le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, in conformità all'articolo 3 L. 241/1990. La motivazione è presupposto di legittimità e consente al destinatario di esercitare il diritto di difesa davanti al giudice amministrativo.
Pubblicità delle linee guida
L'IVASS pubblica orientamenti interpretativi, criteri sanzionatori (regolamento IVASS 39/2018 sul procedimento sanzionatorio), metodologie di valutazione delle riserve. Il mercato può così conoscere in anticipo come l'autorità eserciterà i poteri discrezionali, riducendo l'incertezza regolatoria.
Relazione annuale e accountability
Ogni anno l'IVASS presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sulle linee di sviluppo, sui dati statistici del mercato e sulle priorità di intervento. Il Presidente è sentito in audizione dalle Commissioni competenti.
Bilanciamento con il segreto d'ufficio
La trasparenza non è assoluta: l'art. 10 impone il segreto d'ufficio sulle informazioni acquisite nell'esercizio della vigilanza. Il bilanciamento operativo è affidato a regole interne e a prassi consolidate: vengono pubblicate analisi aggregate, ma non singoli ispezioni in corso o dati che potrebbero pregiudicare l'integrità del processo di vigilanza.
Diritto di accesso ai documenti
L'accesso documentale segue la L. 241/1990 (accesso difensivo, motivato dall'interesse del richiedente) e il D.Lgs. 33/2013 (accesso civico generalizzato, FOIA). L'IVASS bilancia il diritto di accesso con il segreto d'ufficio: gli atti di vigilanza relativi a singole imprese sono di norma sottratti, salvo l'interesse qualificato di un soggetto direttamente coinvolto.
Tracciabilità delle decisioni
Il principio di trasparenza include la tracciabilità interna: ogni decisione di vigilanza significativa è documentata in un fascicolo che riporta istruttoria, valutazioni, eventuali pareri esterni. La tracciabilità consente di ricostruire ex post le scelte effettuate e di rispondere in sede giudiziale o di accountability politica.
Trasparenza sui dati di mercato
L'IVASS pubblica statistiche aggregate sul mercato assicurativo: premi, sinistri, raccolta per ramo, indici di solvibilità, dati su intermediari e reclami. La diffusione consente confronti competitivi tra compagnie e fornisce informazioni utili al consumatore, in coerenza con la finalità di trasparenza enunciata dall'articolo 3.
Modalità di pubblicazione
L'IVASS pubblica i provvedimenti significativi sul Bollettino IVASS, periodico ufficiale dell'autorità, e sul sito istituzionale. Per le sanzioni rilevanti, in coerenza con la direttiva Solvency II, è prevista la pubblicazione di un comunicato sintetico con nome dell'impresa sanzionata, tipologia di violazione ed entità della sanzione, salvo l'eccezione di pubblicazione anonima nei casi che potrebbero compromettere la stabilità o l'esito di indagini in corso.
Casi pratici
Caso 1: Diniego di accesso per segreto d'ufficio
Caso 2: Audizione parlamentare del Presidente IVASS
Domande frequenti
Posso accedere agli atti di un procedimento IVASS che mi riguarda?
Sì, in base alla L. 241/1990 e ai regolamenti IVASS sull'accesso. Per i terzi l'accesso è più limitato per via del segreto d'ufficio ex art. 10.
Dove trovo la relazione annuale IVASS?
Sul sito istituzionale ivass.it, nella sezione 'Pubblicazioni e statistiche'. È pubblicata di norma a giugno e contiene dati statistici sul mercato e indirizzi di vigilanza.
L'IVASS è soggetto al diritto di accesso civico generalizzato (FOIA)?
In linea generale sì, con i limiti del segreto d'ufficio, della tutela delle indagini in corso e dei dati sensibili delle imprese vigilate.
Vedi anche