Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10-ter D.Lgs. 209/2005 – (Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. L'IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con: a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario; b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.

2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all' articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.

3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.

))

In sintesi

  • Cornice giuridica per lo scambio informativo con le autorità di vigilanza UE.
  • Comunicazioni a EIOPA, BCE, ESMA, EBA e autorità nazionali di altri Stati membri.
  • Condizione del reciproco rispetto del segreto d'ufficio nello Stato destinatario.
  • Procedure operative tramite collegi dei supervisori e memorandum d'intesa.
  • Estensione a Paesi terzi previa valutazione di equivalenza del regime di confidenzialità.
Indice dei contenuti

L'articolo 10-ter codifica il principio della cooperazione informativa europea. La vigilanza di un gruppo assicurativo cross-border è impossibile senza scambio: i rischi, le esposizioni e le strategie viaggiano fra Stati membri e devono essere monitorati nello stesso modo dalle autorità coinvolte.

Cornice europea

Solvency II prevede il collegio dei supervisori per ogni gruppo significativo, sotto la guida dell'autorità dello Stato membro di origine. EIOPA fornisce il quadro procedurale e media i dissensi. Lo scambio è quotidiano e copre dati patrimoniali, ispezioni programmate, decisioni di vigilanza, segnalazioni di rischio.

Cooperazione con BCE

Le imprese assicurative spesso fanno parte di gruppi finanziari con componente bancaria vigilata dalla BCE nel meccanismo unico di vigilanza (SSM). L'IVASS scambia informazioni in modo che le due vigilanze possano valutare i rischi consolidati di conglomerato.

Paesi terzi

Lo scambio è ammesso con Paesi non UE solo se EIOPA o la Commissione hanno riconosciuto l'equivalenza del regime di confidenzialità (es. Stati Uniti tramite NAIC, Bermuda, Svizzera). L'IVASS stipula memorandum d'intesa che definiscono perimetro, modalità e tutele.

Limiti

Lo scambio è strumentale a finalità istituzionali e soggetto al segreto: l'autorità destinataria deve garantire una tutela almeno equivalente. In caso contrario, l'IVASS può rifiutare o sottoporre la trasmissione a condizioni.

Cooperazione operativa quotidiana

Lo scambio non avviene solo nei momenti formali. Le autorità di vigilanza si scambiano quotidianamente flussi elettronici di dati standardizzati (Solvency II reporting), segnalazioni di anomalie e allarmi (esempio: una compagnia che si avvicina alla soglia MCR). EIOPA ha sviluppato la piattaforma EIOPA Reporting Hub per facilitare il flusso.

Vigilanza di gruppo e supervisor di riferimento

Per i gruppi cross-border l'autorità del Paese in cui è situata la capogruppo o la principale impresa assicurativa è designata supervisor di riferimento. Coordina il collegio, predispone il piano di vigilanza consolidato e media i conflitti. Le autorità degli altri Stati partecipano con pari dignità e possono attivare procedure di mediazione EIOPA in caso di dissenso non risolto.

Vigilanza in periodo di crisi

In una crisi sistemica lo scambio informativo si intensifica: comunicazioni quotidiane, riunioni urgenti, scambio di scenari di stress e piani di risanamento. La direttiva 2014/59/UE (Recovery and Resolution per le banche) ha ispirato l'evoluzione del framework assicurativo, con l'introduzione del nuovo regime IRRD (Insurance Recovery and Resolution Directive) in fase di recepimento.

Effetti sulle decisioni operative

Lo scambio non è formale: alimenta decisioni reali. Un'autorità che riceve da un'altra notizia di anomalie su una controparte può aprire un'ispezione tematica, richiedere chiarimenti all'impresa, intensificare il reporting. La rete di vigilanza europea funziona come sistema nervoso interconnesso, dove segnali deboli vengono captati e trasmessi rapidamente per prevenire crisi.

Casi pratici

Caso 1: Collegio dei supervisori di un gruppo paneuropeo

Caso 2: Memorandum con autorità extra-UE

Domande frequenti

L'IVASS può comunicare informazioni a un'autorità degli Stati Uniti?

Sì, se esiste un memorandum d'intesa con un'autorità che assicuri un livello di confidenzialità equivalente; tipicamente il riferimento è la NAIC e le autorità statali statunitensi.

Cos'è il collegio dei supervisori?

È un organismo che riunisce le autorità di vigilanza dei Paesi UE in cui opera un gruppo assicurativo. Coordina ispezioni, decisioni e flussi informativi sotto la guida dell'autorità dello Stato di origine.

Lo scambio di informazioni viola il segreto d'ufficio?

No, perché è espressamente previsto dalla legge e avviene tra autorità tenute al segreto. È un'eccezione contemplata e disciplinata dagli artt. 10 e 10-ter.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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