Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10-bis D.Lgs. 209/2005 – (Utilizzo delle informazioni riservate)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. L'IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità: a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario; b) irrogazione delle sanzioni; c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.

))

In sintesi

  • Le informazioni acquisite con la vigilanza possono essere usate solo per finalità istituzionali.
  • Divieto di utilizzo per scopi diversi, anche se di interesse pubblico generico.
  • Vincolo che si estende a ogni dipendente, collaboratore o consulente dell'IVASS.
  • Necessità di sistemi interni di protezione dei dati e di tracciatura degli accessi.
  • Coerenza con la disciplina europea sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679).
Indice dei contenuti

L'articolo 10-bis completa la tutela del segreto d'ufficio con la regola del need to know. Le informazioni acquisite per finalità di vigilanza non possono essere riutilizzate per altri scopi, neppure pubblici, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Finalità istituzionali

Il vincolo finalistico evita derive di vigilanza orientate a obiettivi diversi (per esempio, indagini di mercato esterne, indirizzi di politica industriale). Ogni utilizzo va riportato a una norma di legge che lo autorizza: scambio con altre autorità (art. 10-ter), liquidazione coatta, indagine penale, lotta al riciclaggio.

Protezione interna

L'IVASS adotta misure di sicurezza informatica e organizzativa: profili di accesso differenziati, tracciatura degli accessi, crittografia dei flussi sensibili. La struttura è coerente con il GDPR e con le indicazioni dell'AGID (Agenzia per l'Italia digitale).

Profili sanzionatori

L'utilizzo improprio delle informazioni integra responsabilità disciplinare, civile e penale (art. 326 c.p. per rivelazione di segreto d'ufficio). Anche un riutilizzo interno per finalità non istituzionali può essere oggetto di azione disciplinare.

Rapporto con il GDPR

Quando le informazioni includono dati personali, il regolamento UE 2016/679 si applica come disciplina concorrente. L'IVASS è titolare del trattamento per finalità di vigilanza e deve garantire minimizzazione, proporzionalità e periodi di conservazione adeguati.

Conservazione dei dati

L'IVASS definisce periodi di conservazione differenziati: dati di reporting periodico per un decennio, documentazione ispettiva per almeno dieci anni, atti sanzionatori secondo le regole degli archivi pubblici. Trascorso il termine, i dati sono cancellati o anonimizzati salvo necessità storiche o di vigilanza prolungata.

Outsourcing e responsabilità

Quando l'IVASS si avvale di consulenti esterni (auditor, esperti tecnici per modelli interni, partner informatici), i contratti includono clausole di riservatezza vincolanti e definiscono la titolarità del trattamento. Il responsabile esterno risponde delle violazioni allo stesso titolo del personale interno.

Diritti degli interessati

Le persone fisiche i cui dati sono trattati dall'IVASS godono dei diritti previsti dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione nei limiti consentiti dalla finalità di vigilanza, opposizione). L'IVASS ha designato un DPO (Data Protection Officer) e pubblica un'informativa generale sul proprio sito istituzionale.

Pubblicazione di dati anonimizzati

L'IVASS pubblica periodicamente analisi statistiche aggregate sul mercato (premi, sinistri, riserve, solvibilità), basate sui dati di vigilanza ma trattati in forma anonima. Le pubblicazioni rispondono al principio di trasparenza dell'art. 9-bis senza violare la riservatezza dei singoli vigilati.

Per il consumatore questo significa avere strumenti di confronto e di scelta: indici di reclamosità per impresa, statistiche sui tempi di liquidazione sinistri, dati su contenzioso. Lo stesso pubblico in cui l'IVASS rendiconta la sua attività ha così un quadro informato del mercato.

Casi pratici

Caso 1: Trattamento dati per finalità statistiche

Caso 2: Richiesta esterna respinta

Domande frequenti

L'IVASS può usare i dati di vigilanza per finalità statistiche?

Sì, ma solo in forma aggregata e anonimizzata, coerente con le finalità istituzionali e con la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Un dipendente IVASS che utilizza dati per scopi personali commette reato?

Sì, può integrare il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) o di abuso d'ufficio, oltre a violazioni del GDPR e responsabilità disciplinare.

Le informazioni IVASS possono essere usate dal Ministero?

Solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge, per finalità coerenti con il quadro istituzionale: non c'è un accesso generalizzato del Governo ai dati di vigilanza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.