Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Procedura di segnalazione di violazioni

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. 1. L'IVASS: a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili; b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. (45)

In sintesi

  • Disciplina della segnalazione esterna direttamente all'IVASS da parte di lavoratori e collaboratori.
  • Garanzie di riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti.
  • Divieto di ritorsioni e protezione rafforzata secondo il D.Lgs. 24/2023.
  • Procedimento gestito da una struttura dedicata all'interno dell'IVASS.
  • Possibilità di segnalazione pubblica nei casi previsti dalla direttiva UE 2019/1937.
Indice dei contenuti

L'articolo 10-quinquies completa il sistema di whistleblowing prevedendo la segnalazione esterna direttamente all'IVASS. Si tratta di un livello di tutela aggiuntivo, quando il canale interno non è praticabile o sufficiente.

Quando rivolgersi all'IVASS

La segnalazione esterna è possibile quando il canale interno non funziona, presenta rischi di ritorsioni, è inadeguato a trattare la violazione o quando l'autorità è già a conoscenza della vicenda. Il segnalante può anche scegliere la via diretta se ritiene la situazione particolarmente grave.

Procedura interna IVASS

L'IVASS ha istituito una struttura dedicata che riceve le segnalazioni, verifica l'ammissibilità, apre l'istruttoria e fornisce un riscontro al segnalante entro tempi definiti (entro 3 mesi dal ricevimento, prorogabili fino a 6 in casi complessi).

Tutela del segnalante

L'identità è coperta da riservatezza opponibile a qualunque parte processuale, salvo le eccezioni previste dalla legge. Eventuali ritorsioni possono essere segnalate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dare luogo a tutela giurisdizionale rapida.

Segnalazione pubblica

Nei casi più gravi (pericolo immediato, occultamento di prove, evidente inefficacia delle altre vie) il segnalante è tutelato anche se la divulgazione avviene pubblicamente. È un'opzione estrema, valutata caso per caso secondo i criteri della direttiva UE 2019/1937.

Modalità operative della segnalazione esterna

L'IVASS riceve segnalazioni tramite piattaforma online dedicata, posta cartacea con sigillo riservato o, in casi eccezionali, incontri di persona verbalizzati. La piattaforma online è il canale preferenziale: assicura tracciabilità della trasmissione e cifratura end-to-end dei dati.

Coordinamento con altre autorità

Se la segnalazione attiene a competenze di altra autorità (Consob per prodotti finanziari, Banca d'Italia per la componente bancaria, AGCM per pratiche commerciali, Procura per fatti di rilievo penale), l'IVASS trasmette la pratica per competenza, conservando coordinamento e informando il segnalante sui passi compiuti.

Limiti delle tutele

Le tutele non si applicano a segnalazioni manifestamente infondate, presentate in mala fede o per fini ritorsivi. Il D.Lgs. 24/2023 prevede sanzioni per chi utilizza il canale per scopi diversi dalla denuncia di violazioni. Il discrimine tra segnalazione fondata e abuso è valutato in base agli elementi forniti e alle circostanze.

Trattamento dei dati personali

La gestione di una segnalazione coinvolge dati personali sensibili (identità del segnalante, soggetti accusati, terzi citati). L'IVASS applica il GDPR con misure rafforzate: cifratura a riposo e in transito, accesso limitato al personale autorizzato, conservazione per il tempo strettamente necessario all'istruttoria e al successivo eventuale contenzioso.

Il D.Lgs. 24/2023 ha rafforzato le tutele introducendo procedure standardizzate e termini stringenti per la conservazione: i dati non possono essere conservati oltre i tempi necessari, e l'identità del segnalante è tutelata anche in caso di richieste di accesso da parte di soggetti coinvolti, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Casi pratici

Caso 1: Segnalazione esterna efficace

Caso 2: Tentata ritorsione e tutela giurisdizionale

Domande frequenti

Posso segnalare direttamente all'IVASS senza passare dal canale interno?

Sì, se il canale interno è inadeguato, presenta rischi di ritorsione o non funziona. La direttiva UE 2019/1937 e il D.Lgs. 24/2023 ammettono entrambe le vie con pari dignità.

Quanto tempo ha l'IVASS per rispondere alla segnalazione?

Entro 3 mesi dal ricevimento, prorogabili a 6 in casi complessi. È previsto un riscontro intermedio entro 7 giorni con conferma di presa in carico.

L'IVASS comunica all'impresa chi ha segnalato?

No. L'identità del segnalante è coperta da riservatezza qualificata e può essere rivelata solo nei casi previsti dalla legge (es. obbligo di referto al PM in caso di reato perseguibile d'ufficio).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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