- Atto autorizzativo IVASS richiesto per esercitare attività assicurativa o riassicurativa.
- Concessa per uno o più rami specifici, mai in via generica.
- Verifica di requisiti soggettivi (azionisti, amministratori), oggettivi (capitale, governance) e organizzativi.
- Termine di legge per la decisione: di norma sei mesi dalla domanda completa.
- Provvedimento impugnabile davanti al TAR Lazio, con esame nel merito dei vizi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L' IVASS alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 13 D.Lgs. 504/1995 — Contrassegni fiscali
- Articolo 13 L. 184/1983: Convocazione dei genitori irreperibili
- Art. 13 Reg. (UE) 2024/1689 — Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale
- Art. 13 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione
- Art. 13 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
In sintesi
L'articolo 13 disciplina l'autorizzazione, atto amministrativo costitutivo dell'attività assicurativa. Non c'è impresa assicurativa senza autorizzazione: la riserva di attività dell'art. 11 trova qui il proprio strumento operativo.
Domanda
La domanda contiene atto costitutivo e statuto, programma di attività (art. 14-bis), descrizione della governance e dei sistemi di controllo, indicazione dei soci rilevanti e degli amministratori con requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (regolamento IVASS 5/2018).
Istruttoria IVASS
L'IVASS verifica completezza della documentazione, adeguatezza del capitale (capitale minimo richiesto per ramo, ex art. 14), idoneità dei soci e degli amministratori, programma di attività coerente, sistemi di controllo. L'istruttoria può richiedere integrazioni e prevedere audizioni.
Termine
Il termine è di sei mesi dalla domanda completa, prorogabile. Il silenzio non equivale ad assenso: in caso di inerzia oltre il termine, l'interessato può ricorrere al TAR per silenzio-rifiuto.
Tutela giurisdizionale
Il provvedimento di diniego è atto amministrativo impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione. Il giudice amministrativo valuta vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) e, in materia di valutazioni tecniche, sindaca il rispetto della logica e della completezza istruttoria.
Documentazione richiesta in dettaglio
L'istanza è corredata da: atto costitutivo e statuto sociale, attestazione del versamento del capitale, programma di attività triennale (art. 14-bis), elenco dei soci con partecipazioni qualificate e relativa documentazione di onorabilità, elenco degli amministratori con curriculum e dichiarazioni di onorabilità e professionalità, descrizione del sistema di governance, contratti con i fornitori critici (outsourcing IT, attuariale, compliance).
Pareri e nulla osta
L'istruttoria può richiedere pareri di altre autorità: Banca d'Italia per soci controllanti di matrice bancaria, Consob per soci che siano SIM o SGR, AGCM per implicazioni concorrenziali, Garante Privacy per trattamenti significativi di dati. I pareri sono obbligatori nei casi previsti dalla legge e possono essere vincolanti o consultivi.
Pubblicità del provvedimento
L'autorizzazione viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sul sito IVASS. Da quel momento l'impresa è iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione, può raccogliere premi e stipulare contratti. L'iscrizione all'Albo è il riferimento ufficiale per consumatori e operatori per verificare l'abilitazione della compagnia.
Revoca e decadenza dell'autorizzazione
Successivamente all'autorizzazione, IVASS può revocarla nei casi previsti (perdita dei requisiti, gravi violazioni, mancato rispetto del MCR). La decadenza opera nei casi previsti dalla legge, in particolare mancato avvio dell'attività entro 12 mesi dalla concessione. Sia revoca sia decadenza sono provvedimenti motivati impugnabili davanti al TAR Lazio.
Casi pratici
Caso 1: Diniego per inadeguatezza dei controlli interni
Caso 2: Silenzio e ricorso al TAR
Domande frequenti