- I prodotti sottoposti ad accisa destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi previsti dalla normativa.
- Le caratteristiche, il prezzo e i prodotti soggetti a contrassegno sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; i prodotti muniti di contrassegno sono esenti da vincoli di circolazione e deposito.
- I contrassegni fiscali sono messi a disposizione anche dei depositari e venditori stabiliti in altri Stati membri tramite il loro rappresentante fiscale in Italia, preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.
- Per i contrassegni applicati su prodotti in regime sospensivo è obbligatoria la prestazione di una cauzione pari all'ammontare dell'accisa; la cauzione è incamerata per i contrassegni mancanti non restituiti entro un anno.
- Gli importatori possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni da applicare prima della presentazione in dogana, previa cauzione commisurata all'accisa sul quantitativo da importare.
- Le disposizioni dell'articolo non si applicano ai tabacchi lavorati, per i quali vige la specifica disciplina dell'articolo 39-duodecies.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 D.Lgs. 504/1995 — Contrassegni fiscali
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.
3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all’articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.
4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 6.
5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all’ammontare dell’accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all’ammontare dell’accisa gravante sulla partita trasportata.
7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l’importazione. L’autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all’ammontare dell’accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l’importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
8. Per i prodotti contrassegnati per i quali l’accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 è svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all’articolo 39-duodecies.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 13 L. 184/1983: Convocazione dei genitori irreperibili
- Art. 13 Reg. (UE) 2024/1689 — Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale
- Art. 13 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione
- Art. 13 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
- Art. 13 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
Commento
La funzione dei contrassegni fiscali nel sistema delle accise
L'articolo 13 del D.Lgs. 504/1995 disciplina l'istituto dei contrassegni fiscali, uno strumento di controllo di fondamentale importanza nel sistema delle accise per quei prodotti che, per le loro caratteristiche (piccoli volumi unitari, ampia distribuzione capillare al dettaglio), sarebbero altrimenti difficilmente assoggettabili a controllo fiscale efficace. Il contrassegno fiscale — comunemente noto per la sua applicazione sulle bottiglie di superalcolici — assolve una duplice funzione: prova visibile dell'avvenuto assolvimento dell'accisa (o della sua garanzia) e strumento deterrente contro la contraffazione e la frode fiscale.
Il comma 1 stabilisce il principio generale: i prodotti sottoposti ad accisa destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti. Non tutti i prodotti soggetti ad accisa richiedono il contrassegno: la sua applicazione è limitata a categorie specifiche, individuate dalla normativa di settore (principalmente alcole etilico, bevande alcoliche in bottiglia). Per i tabacchi lavorati vige invece la disciplina speciale dell'articolo 39-duodecies, come espressamente richiamato dal comma 9.
Determinazione dei contrassegni e effetti giuridici dell'apposizione
Il comma 2 riserva al decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze — da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 — la determinazione di tre elementi fondamentali:
Il secondo periodo del comma 2 stabilisce un importante effetto giuridico: i prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. Ciò significa che, una volta apposto il contrassegno e immessi in consumo, i prodotti possono circolare e essere detenuti liberamente da grossisti, distributori e dettaglianti, senza necessità di documenti di accompagnamento né di autorizzazioni specifiche per il deposito.
Contrassegni e operatori intracomunitari: il ruolo del rappresentante fiscale
Il comma 3 disciplina una fattispecie di rilievo per il commercio intracomunitario: i contrassegni fiscali sono messi a disposizione anche dei depositari autorizzati e dei venditori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1), con le stesse modalità previste per i depositari nazionali. L'accesso ai contrassegni avviene però attraverso il loro rappresentante fiscale in Italia, il quale deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.
Questa disposizione risponde all'esigenza di consentire agli operatori europei di immettere in consumo in Italia prodotti già confezionati e contrassegnati, senza dover necessariamente transitare per un depositario fiscale italiano. Il rappresentante fiscale funge da garante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria italiana per gli obblighi tributari e fiscali connessi ai contrassegni.
Circolazione intracomunitaria di prodotti contrassegnati in regime sospensivo
Il comma 4 precisa che la circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale — anche se ancora in regime sospensivo — avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6. Il richiamo all'articolo 6 implica l'obbligo di utilizzo dell'e-AD (electronic Administrative Document), il documento di accompagnamento elettronico che deve essere registrato nel sistema informatico EMCS (Excise Movement and Control System) prima dell'inizio del trasporto e chiuso dal destinatario al momento della ricezione.
Il contrassegno fiscale e l'e-AD coesistono, quindi, nella fase di circolazione in regime sospensivo: il contrassegno fisicamente applicato sul recipiente certifica il futuro assolvimento dell'accisa nello Stato di destinazione (l'Italia), mentre l'e-AD assicura la tracciabilità del movimento all'interno del sistema EMCS europeo. Solo con l'immissione in consumo e la chiusura dell'e-AD i prodotti acquistano la piena libertà di circolazione che il comma 2 riconosce ai prodotti muniti di contrassegno.
Obblighi di cauzione per i contrassegni in regime sospensivo e per gli importatori
I commi 5 e 6 disciplinano gli obblighi di garanzia finanziaria connessi all'utilizzo dei contrassegni prima dell'immissione in consumo.
Il comma 5 stabilisce che per i contrassegni destinati a essere applicati su prodotti nazionali o comunitari ancora in regime sospensivo deve essere prestata una cauzione pari all'ammontare dell'accisa. La ratio è chiara: poiché il contrassegno viene rilasciato prima che l'imposta sia dovuta (il prodotto è ancora in sospensiva), l'Erario si tutela con una garanzia corrispondente al debito potenziale. La cauzione viene incamerata per i contrassegni:
Il comma 6 aggiunge che, per la circolazione in regime sospensivo di prodotti già condizionati e muniti di contrassegno, deve essere prestata una cauzione pari all'accisa gravante sulla specifica partita trasportata.
Per gli importatori (comma 7), è prevista la possibilità di acquistare contrassegni anticipatamente rispetto alla presentazione in dogana, previa cauzione commisurata all'accisa sul quantitativo da importare. Se entro dodici mesi dall'acquisto i prodotti non vengono presentati in dogana o i contrassegni non vengono restituiti, la cauzione è incamerata. Per i contrassegni restituiti non compete rimborso del prezzo pagato.
Rimborso del prezzo dei contrassegni in caso di accisa assolta in altro Stato membro
Il comma 8 prevede una specifica disciplina per i prodotti per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro: in questo caso, il prezzo dei contrassegni italiani eventualmente applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione è svincolata. La condizione è che vengano presentate prove soddisfacenti dell'avvenuta rimozione o distruzione dei contrassegni italiani.
Questa disposizione evita la doppia imposizione che si verificherebbe se un prodotto contrassegnato per l'immissione in consumo in Italia fosse poi consumato in un altro Stato membro e ivi tassato: il costo del contrassegno (e la cauzione) vengono restituiti, garantendo la neutralità del sistema rispetto alla effettiva destinazione finale del prodotto.
Adempimenti operativi e rapporto con l'ADM
L'acquisizione e la gestione dei contrassegni fiscali richiedono un rapporto strutturato con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli operatori devono:
Le discrepanze non giustificate tra contrassegni ricevuti e prodotti regolarmente immessi in consumo possono portare all'incameramento della cauzione e a contestazioni per irregolarità ai fini delle accise. Il controllo capillare dei contrassegni rappresenta pertanto uno strumento di prevenzione e contrasto della frode fiscale, complementare al sistema EMCS per la fase della circolazione in regime sospensivo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Tutti i prodotti soggetti ad accisa devono essere muniti di contrassegno fiscale?
No. Il contrassegno fiscale è obbligatorio solo per i prodotti espressamente individuati dal decreto ministeriale. In pratica, riguarda principalmente l'alcole etilico e le bevande alcoliche in bottiglia destinate al consumo al dettaglio. Per i tabacchi lavorati vige la disciplina speciale dell'articolo 39-duodecies.
Quali effetti giuridici produce l'apposizione del contrassegno fiscale su un prodotto immesso in consumo?
I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito (articolo 13, comma 2). Possono quindi circolare e essere detenuti liberamente da grossisti, distributori e dettaglianti, senza documenti di accompagnamento aggiuntivi.
Come può un produttore straniero immettere in consumo in Italia prodotti già contrassegnati?
Deve designare un rappresentante fiscale con sede in Italia, preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Il rappresentante acquisisce i contrassegni per conto del produttore estero e li trasmette all'estero per l'applicazione. Il rappresentante è il soggetto giuridicamente responsabile nei confronti dell'ADM per gli obblighi connessi ai contrassegni.
Cosa succede se i contrassegni acquistati non vengono utilizzati né restituiti?
La cauzione prestata viene incamerata per i contrassegni mancanti alla verifica che non siano stati applicati su prodotti regolarmente immessi in consumo e non siano stati restituiti entro un anno dall'acquisto (salvo motivate richieste di proroga). Non compete alcun rimborso del prezzo dei contrassegni restituiti.
Se un prodotto contrassegnato viene poi consumato in un altro Stato UE, il costo del contrassegno italiano viene rimborsato?
Sì. L'articolo 13, comma 8, prevede il rimborso del prezzo del contrassegno (al netto delle spese di emissione) e lo svincolo della cauzione quando l'accisa è stata riscossa in un altro Stato membro, a condizione di dimostrare che i contrassegni italiani siano stati rimossi o distrutti.
Vedi anche