- I prodotti già assoggettati ad accisa circolano nel territorio nazionale con un documento di accompagnamento analogo all'e-DAS (documento amministrativo semplificato elettronico), secondo le modalità stabilite dall'ADM.
- Per spedizioni nazionali che attraversano il territorio di un altro Stato membro (es. enclave o corridoi) è obbligatorio utilizzare il vero e proprio e-DAS comunitario.
- Le autobotti e le bettoline adibite al trasporto di prodotti accisati seguono le regole speciali dell'art. 6, comma 15-bis, del TUA.
- Le disposizioni di custodia e circolazione non si applicano ai prodotti delle amministrazioni dello Stato né, per i commi 1–3, ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all’e-DAS.
2. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato l’e-DAS.
3. Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 15-bis.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 12 L. 184/1983: Convocazione e audizione dei genitori o parenti
- Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione delle registrazioni
- Art. 12 Cod. Amb. — Verifica di assoggettabilita
- Art. 12 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 12 D.Lgs. 159/2011 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
- Art. 12 D.Lgs. 209/2005 — Operazioni vietate
Commento
Inquadramento: la circolazione post-immissione in consumo
L'art. 12 del TUA disciplina una fattispecie specifica e spesso sottovalutata dagli operatori: la circolazione dei prodotti che hanno già assolto l'accisa. Mentre gli artt. 6 e seguenti regolano il regime sospensivo (deposito fiscale, e-AD, speditore e destinatario registrati), l'art. 12 si occupa del momento successivo: il prodotto è già stato «immesso in consumo», l'imposta è stata pagata, ma il prodotto stesso deve ancora essere fisicamente spostato — per essere consegnato al distributore, al commerciante all'ingrosso o all'utilizzatore finale.
In questo contesto il rischio fiscale non è più la mancata liquidazione dell'accisa (già assolta), ma la possibilità che prodotto accisato e prodotto non accisato vengano confusi nella catena di distribuzione, oppure che il prodotto in circolazione sia in realtà di illecita provenienza (contrabbando, ammanco non rilevato). Il documento di accompagnamento funge dunque da «carta d'identità fiscale» del prodotto: dimostra che l'accisa è stata pagata e identifica il mittente, il destinatario, la merce e le quantità.
Il documento di accompagnamento analogo all'e-DAS
Il comma 1 stabilisce che i prodotti accisati custoditi e movimentati nel territorio dello Stato devono circolare con un apposito documento di accompagnamento analogo all'e-DAS. L'e-DAS (Documento Amministrativo Semplificato elettronico) è il documento previsto dalla normativa UE (Direttiva 2020/262 e Regolamento delegato UE 2022/1636) per la circolazione in regime sospensivo tra Stati membri; nel caso dell'art. 12, il TUA lo prende come modello strutturale ma lo adatta alla circolazione interna di prodotti già accisati.
Le modalità esatte di custodia e di compilazione del documento sono stabilite dall'ADM con proprie circolari e note operative. In pratica, per i prodotti energetici e per l'alcole il documento deve riportare: identificazione del mittente e del destinatario, natura e codice NC del prodotto, quantità, data e luogo di partenza, riferimento al pagamento dell'accisa (numero di registrazione del versamento o di contabilizzazione nel deposito). La mancanza del documento o la sua irregolarità fa scattare la presunzione di illecita provenienza prevista dall'art. 49 TUA.
Spedizioni nazionali con attraversamento di un altro Stato membro
Il comma 2 risolve un caso operativo non banale: la spedizione tra due luoghi italiani che fisicamente transita sul territorio di un altro Stato membro. Il caso classico è la spedizione da Trieste verso alcune zone del Friuli che geograficamente deve attraversare la Slovenia, oppure tratte che coinvolgono la Repubblica di San Marino o Campione d'Italia. In questi casi, anche se il prodotto è già accisato in Italia e la destinazione è italiana, la circolazione sul territorio UE di un altro Stato richiede l'utilizzo dell'e-DAS comunitario (non del documento analogo), perché il controllo doganale dello Stato di transito richiede la documentazione armonizzata a livello UE gestita tramite il sistema EMCS (Excise Movement and Control System) nella sua componente semplificata.
Autobotti e bettoline: regime speciale ex art. 6, comma 15-bis
Il comma 3 rinvia alle disposizioni specifiche dell'art. 6, comma 15-bis, per le autobotti (cisterne semoventi su gomma per carburanti, oli minerali, alcole) e le bettoline (navi-cisterna per rifornimento di carburante a navi in porto o in rada). Questi mezzi hanno caratteristiche operative peculiari: trasportano grandi quantità di prodotto in modo continuativo, spesso con operazioni frazionate (carichi parziali, rifornimenti multipli). La normativa speciale prevede obblighi di installazione di sistemi di misura certificati, registrazione elettronica dei movimenti e comunicazione preventiva all'ADM dei percorsi e delle quantità.
Per le bettoline è particolarmente rilevante la distinzione tra rifornimento di bordo esente (per uso come carburante di navi in navigazione internazionale, esente da accisa) e vendita a navi in navigazione interna o da diporto (soggetta ad accisa). Il documento di accompagnamento deve quindi specificare il regime fiscale applicabile al carico trasportato.
Esenzioni soggettive: amministrazioni dello Stato e prodotti non unionali
Il comma 4 introduce due esenzioni dall'obbligo di documentazione. La prima riguarda i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato (Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Marina militare): questi soggetti operano in forza di ordinamento separato e non sono soggetti alle formalità doganali ordinarie. La seconda esenzione — più tecnica — riguarda i prodotti non unionali sottoposti ad accisa: si tratta di prodotti in status di merce non unionale (ancora in custodia doganale, in regime di transito esterno o in zona franca) che non hanno ancora acquisito il regime doganale liberato. Per questi prodotti valgono le norme doganali (non le norme accisali interne) fino alla loro definitiva immissione in libera pratica nell'UE.
Implicazioni operative per gli operatori del settore
Per le imprese che distribuiscono prodotti energetici, alcole o bevande alcoliche già accisati, la gestione dell'art. 12 richiede un sistema documentale preciso. Le verifiche dell'ADM o della Guardia di Finanza sui veicoli in transito controllano sistematicamente la presenza e la regolarità del documento di accompagnamento: l'assenza del documento fa presumere che il prodotto sia di illecita provenienza, con conseguente sequestro del mezzo e dei prodotti e apertura di procedimento penale ex art. 49 TUA. È quindi essenziale formare adeguatamente il personale addetto al trasporto e tenere aggiornati i sistemi di emissione documentale anche per i movimenti apparentemente «interni» all'impresa.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I prodotti che hanno già pagato l'accisa devono avere documenti durante il trasporto?
Sì. L'art. 12 TUA impone un documento di accompagnamento analogo all'e-DAS anche per i prodotti già accisati. L'assenza del documento fa presumere la provenienza illecita, con conseguente sequestro e possibile procedimento penale.
Qual è la differenza tra l'e-DAS e il documento analogico previsto dall'art. 12?
L'e-DAS comunitario è usato per la circolazione in regime sospensivo tra Stati membri tramite il sistema EMCS. Il documento analogo dell'art. 12 è invece un documento interno italiano per prodotti già accisati: ha struttura simile ma è gestito secondo le procedure ADM nazionali.
Quando è obbligatorio usare l'e-DAS invece del documento analogo?
Quando la spedizione tra due luoghi italiani transita fisicamente sul territorio di un altro Stato membro (es. corridoi geografici che attraversano la Slovenia o altri Paesi UE). In quel caso il documento deve essere l'e-DAS comunitario.
Le autobotti hanno obblighi documentali diversi dalle spedizioni ordinarie?
Sì. L'art. 12, comma 3, rinvia alle disposizioni speciali dell'art. 6, comma 15-bis, che prevedono sistemi di misura certificati, registrazione elettronica dei movimenti e specifici obblighi di comunicazione preventiva all'ADM.
Le forze armate e la polizia devono rispettare i requisiti documentali dell'art. 12?
No. I prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato sono esenti dagli obblighi di documentazione del comma 1. Analogamente, i prodotti non unionali ancora in regime doganale sono esclusi dai commi 1, 2 e 3.
Vedi anche