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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 13 fissa le aliquote di contribuzione ordinaria CIGO a carico delle imprese soggette all'articolo 10.
  • Per le imprese industriali: 1,70% della retribuzione imponibile fino a 50 dipendenti; 2,00% oltre 50 dipendenti.
  • Per gli operai di edilizia e artigianato edile: 4,70%; per quelli lapidei: 3,30%; aliquote ridotte per impiegati e quadri di questi settori.
  • La soglia dimensionale di 50 dipendenti è determinata al 1° gennaio di ogni anno sulla base della media dell'anno precedente.
  • Il contributo addizionale (articolo 5) è dovuto in aggiunta, salvo che la CIGO sia richiesta per eventi oggettivamente non evitabili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. A carico delle imprese di cui all’articolo 10 è stabilito un contributo ordinario, nella misura di: a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti; b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti; c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile; d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei; e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per le imprese costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L’impresa è tenuta a fornire all’INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all’articolo 5. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili. articolo precedente articolo successivo

Commento

La contribuzione ordinaria CIGO: funzione e struttura

L'articolo 13 del D.Lgs. 148/2015 disciplina il versamento ordinario che le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 devono sostenere per finanziare la cassa integrazione guadagni ordinaria. La logica è mutualistica: tutte le imprese del campo soggettivo versano contributi anche quando non utilizzano il trattamento, creando la massa di risorse da cui attingere quando ne hanno bisogno. Il contributo ordinario si cumula con l'eventuale contributo addizionale dell'articolo 5, che scatta solo in caso di effettivo utilizzo della CIGO.

Le aliquote per le imprese industriali

Il comma 1 distingue due fasce dimensionali per i dipendenti delle imprese industriali: 1,70% della retribuzione imponibile previdenziale per le imprese fino a 50 dipendenti (lettera a) e 2,00% per quelle con più di 50 dipendenti (lettera b). La differenza di aliquota riflette il principio per cui le imprese più grandi — più esposte ai rischi sistemici e maggiori utilizzatrici statistiche del trattamento — contribuiscono in misura leggermente più elevata al fondo comune. Va sottolineato che il contributo è a totale carico dell'impresa, a differenza della CIGS dove è prevista una quota a carico del lavoratore.

Il settore edile e lapideo: aliquote maggiorate

Le lettere c) e d) prevedono aliquote sensibilmente più elevate per gli operai dell'industria e dell'artigianato edile (4,70%) e per quelli dell'industria e artigianato lapidei (3,30%). La maggiorazione è giustificata dall'intensità d'uso storica della CIGO in questi settori, caratterizzati da elevata stagionalità e frequenti sospensioni per intemperie. Le lettere e) e f) applicano invece le aliquote standard (1,70% / 2,00%, con soglia a 50 dipendenti) agli impiegati e quadri delle stesse imprese edili e lapidee: la differenziazione per categoria di lavoratore (operai vs. impiegati) è coerente con la minore frequenza con cui i colletti bianchi di questi settori sono interessati da sospensioni dell'attività.

La determinazione della soglia dimensionale

Il comma 2 chiarisce come si calcola la soglia dei 50 dipendenti: essa è determinata con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente, come dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare, il riferimento è il numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L'impresa ha l'obbligo di comunicare all'INPS gli eventi che modificano la forza lavoro precedentemente dichiarata, quando questi abbiano effetti sulla classificazione nella fascia contributiva. Nel computo rientrano tutti i lavoratori con vincolo di subordinazione — compresi lavoratori a domicilio e apprendisti — che prestano la propria opera sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Questo elemento è spesso trascurato dalle imprese con lavoratori domiciliari o in trasferta permanente.

Il contributo addizionale: un onere aggiuntivo in caso di utilizzo

Il comma 3 richiama il contributo addizionale di cui all'articolo 5, che si aggiunge a quello ordinario solo quando l'impresa presenta effettivamente domanda di CIGO. Le aliquote addizionali sono progressive in funzione dell'utilizzo (9%, 12%, 15% in base alle settimane fruite nel quinquennio mobile). Una significativa eccezione: il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili — altra ragione per cui è importante qualificare correttamente la causale. Da gennaio 2025, inoltre, il comma 1-ter dell'articolo 5 prevede aliquote addizionali ridotte (6% e 9%) per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti da almeno 24 mesi, premiando le imprese virtuose.

Implicazioni per la pianificazione dei costi

Per un imprenditore o un CFO, l'articolo 13 va letto insieme all'articolo 5: il costo effettivo della CIGO non è solo l'aliquota ordinaria (che si paga comunque), ma la somma di ordinario più addizionale. Per un'impresa industriale sopra i 50 dipendenti che sospende i lavoratori per 60 settimane nel quinquennio, il costo complessivo sarà il 2,00% ordinario più il 9% per le prime 52 settimane e il 12% per le rimanenti 8 settimane, calcolati sulla retribuzione globale delle ore non prestate.

Casi pratici

Caso 1: Verifica dell'aliquota CIGO a inizio anno: impresa a cavallo della soglia

Alfa S.p.A., impresa industriale manifatturiera, ha chiuso l'anno precedente con una media di 48 dipendenti. A gennaio 2025 comunica all'INPS la forza lavoro media dell'anno precedente. Per l'anno in corso applica quindi l'aliquota dell'1,70%. A giugno 2025, a seguito di tre assunzioni, supera stabilmente i 50 dipendenti. Il responsabile paghe si chiede se debba già cambiare aliquota. La risposta è no: il passaggio all'aliquota del 2,00% avverrà dal 1° gennaio dell'anno successivo, sulla base della media di dipendenti del 2025.

Caso 2: Operai edili e impiegati: aliquote differenziate

La Beta Costruzioni S.r.l., impresa artigiana edile con 30 operai e 5 impiegati, vuole verificare la propria contribuzione CIGO. Il consulente del lavoro illustra: gli operai sono soggetti all'aliquota del 4,70% (lettera c, artigianato edile); gli impiegati e quadri alle aliquote standard lettera e) — 1,70% poiché l'impresa ha meno di 50 dipendenti complessivi. Il libro paga deve quindi applicare aliquote diverse a seconda della categoria contrattuale del dipendente, non una sola aliquota uniforme.

Caso 3: Contributo addizionale: risparmio per eventi non evitabili

Gamma S.r.l., azienda metallurgica, subisce un allagamento dello stabilimento per esondazione del fiume locale. Richiedendo la CIGO per evento non evitabile (causale ex art. 11, lettera a), il responsabile amministrativo verifica che, per questa tipologia di intervento, il comma 3 dell'articolo 13 — rinviando all'articolo 5 — esenta dal contributo addizionale. Rispetto a una domanda per situazione temporanea di mercato, l'impresa risparmia il 9% della retribuzione globale per le ore non prestate, un importo significativo su 40 lavoratori sospesi per 8 settimane.

Domande frequenti

Chi paga il contributo ordinario CIGO: il datore di lavoro, il lavoratore o entrambi?

Il contributo ordinario CIGO è interamente a carico del datore di lavoro. Non è prevista una quota a carico del lavoratore, a differenza di quanto avviene per la CIGS (articolo 23) dove il lavoratore versa lo 0,30%.

Il contributo ordinario si versa anche quando non si usa la CIGO?

Sì. Il contributo ordinario è dovuto da tutte le imprese rientranti nell'articolo 10, indipendentemente dall'utilizzo effettivo della CIGO. È un contributo mutualistico continuativo, non legato alla singola domanda.

Gli apprendisti si contano ai fini della soglia dei 50 dipendenti?

Sì. Il comma 2 prevede espressamente che nel computo rientrino tutti i lavoratori con vincolo di subordinazione, compresi gli apprendisti, che prestano la propria opera sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Qual è la differenza tra contributo ordinario e contributo addizionale CIGO?

Il contributo ordinario (articolo 13) è versato in via continuativa da tutte le imprese soggette, a prescindere dall'utilizzo della CIGO. Il contributo addizionale (articolo 5) è dovuto solo dalle imprese che presentano domanda di CIGO e si calcola sulla retribuzione delle ore non prestate, con aliquote progressive in funzione dell'intensità di utilizzo nel quinquennio mobile.

Se un'impresa edile assume un geometra con contratto a tempo indeterminato, quale aliquota si applica?

Per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile si applica l'aliquota standard: 1,70% se l'impresa ha fino a 50 dipendenti, 2,00% oltre 50. L'aliquota maggiorata del 4,70% riguarda solo gli operai, non i lavoratori inquadrati nelle categorie impiegatizie o direttive.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.