- L'art. 50 fissa le condizioni di ammissione al regime di semilibertà (definito dall'art. 48).
- Per pene brevi (arresto e reclusione fino a sei mesi) è ammessa fin da subito, se non c'è affidamento.
- Negli altri casi serve l'espiazione di almeno metà della pena (di più per reati gravi).
- Per l'ergastolo è prevista una soglia elevata di pena espiata.
- Decide il tribunale di sorveglianza, valutati i progressi del trattamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 50 L. 354/1975 — Ammissione alla semilibertà
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4- bis, di almeno due terzi di essa. L’internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 4- bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
7. Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all’ultimo comma dell’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.
Stesso numero, altri codici
- Art. 50 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 50 D.Lgs. 159/2011 — Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
- Art. 50 D.Lgs. 209/2005 — (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)
- Art. 50 D.Lgs. 42/2004 — Distacco di beni culturali
- Art. 50 CAD — Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
- Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei
Commento
Le condizioni per accedere alla semilibertà
Mentre l'art. 48 definisce in che cosa consiste la semilibertà, l'art. 50 ne disciplina le condizioni di ammissione. La norma differenzia le ipotesi in base all'entità e alla natura della pena, in coerenza con il principio di progressione: l'accesso a spazi di libertà è tanto più anticipato quanto meno grave è la pena da espiare.
Le pene brevi
Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. In questi casi la semilibertà è accessibile senza necessità di una previa espiazione, perché la modesta entità della pena giustifica un trattamento aperto sin dall'inizio.
La regola generale: metà della pena
Fuori dai casi di pena breve, il condannato può essere ammesso alla semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. La quota sale per i reati di maggiore allarme sociale, in particolare per i delitti dell'art. 4-bis, per i quali è richiesta l'espiazione di una frazione più ampia (di regola due terzi). È ancora una volta il riflesso del «doppio binario».
L'ergastolo
Per i condannati all'ergastolo la semilibertà può essere concessa solo dopo l'espiazione di una soglia elevata di pena (venti anni). La possibilità di accesso, pur dilazionata, è coerente con il principio per cui anche la pena perpetua deve mantenere una prospettiva di reinserimento, in attuazione della funzione rieducativa.
La valutazione del tribunale di sorveglianza
Il superamento delle soglie temporali è condizione necessaria ma non sufficiente: la concessione presuppone una valutazione positiva dei progressi compiuti nel trattamento e della idoneità del condannato a gestire gli spazi di libertà. Decide il tribunale di sorveglianza, sulla base delle relazioni di sintesi e dell'osservazione svolta.
Il rapporto con le altre misure
La semilibertà si colloca, nella scala delle misure, in posizione intermedia tra la detenzione e l'affidamento in prova. Spesso è la tappa che segue il lavoro all'esterno e i permessi premio e precede misure più ampie. La sua concessione può essere preceduta da un periodo di osservazione e accompagnata da un programma di trattamento dettagliato.
Profili pratici
Per il condannato è essenziale conoscere la soglia di pena applicabile al proprio caso, che varia in funzione del reato. Raggiunta la soglia, conta la qualità del percorso trattamentale: lavoro, condotta e relazioni favorevoli sono decisivi. La domanda si propone al tribunale di sorveglianza, di norma con l'assistenza di un difensore.
Casi pratici
Caso 1: Pena breve
Tizio deve espiare una reclusione di cinque mesi e non è affidato in prova: può accedere alla semilibertà fin da subito, ai sensi del comma 1.
Caso 2: Metà della pena espiata
Caio, condannato a sei anni per un reato comune, ha espiato metà della pena con percorso positivo: può essere ammesso alla semilibertà.
Caso 3: Reato ostativo
Sempronio, condannato per un delitto dell'art. 4-bis, deve espiare una quota di pena più ampia (di regola due terzi) prima di accedere alla semilibertà.
Domande frequenti
Quando si può accedere alla semilibertà?
Subito per arresto e reclusione fino a sei mesi (se non c'è affidamento); negli altri casi dopo l'espiazione di almeno metà della pena, con quote più ampie per i reati gravi e per l'ergastolo.
Quanta pena deve scontare un ergastolano per la semilibertà?
Per i condannati all'ergastolo la semilibertà può essere concessa dopo l'espiazione di una soglia elevata (venti anni), in coerenza con la prospettiva di reinserimento.
Basta aver superato la soglia di pena?
No: il superamento della soglia è necessario ma non sufficiente; serve una valutazione positiva dei progressi del trattamento e dell'idoneità del condannato, rimessa al tribunale di sorveglianza.
Chi decide sull'ammissione?
Il tribunale di sorveglianza, sulla base delle relazioni di sintesi e dell'osservazione svolta in istituto.
Vedi anche