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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 47-ter disciplina la detenzione domiciliare: l'espiazione della pena presso l'abitazione.
  • È prevista per categorie protette (genitori di figli piccoli, anziani, malati, disabili).
  • Esiste una forma «generica» per pene fino a due anni, in mancanza dei presupposti dell'affidamento.
  • La Corte costituzionale (sent. 99/2019) l'ha estesa alla grave infermità psichica sopravvenuta.
  • La violazione degli obblighi può configurare evasione e comportare la revoca.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47-ter L. 354/1975 — Detenzione domiciliare

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4.

1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-bis e 1-ter.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.

9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.

9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

Commento

Scontare la pena a casa

La detenzione domiciliare è la misura alternativa che consente di espiare la pena, o una parte di essa, presso la propria abitazione o un altro luogo di cura, assistenza o accoglienza. L'art. 47-ter ne disciplina i presupposti, distinguendo diverse ipotesi. La ratio è duplice: da un lato evitare gli effetti desocializzanti del carcere, dall'altro tutelare esigenze umanitarie e familiari meritevoli di protezione.

Le categorie protette

La forma principale è riservata a condannati che si trovano in particolari condizioni: la madre (o il padre, in determinate ipotesi) di prole di età inferiore a un certo limite; la persona in condizioni di salute particolarmente gravi; l'anziano oltre una certa età; il giovane al di sotto di una certa età; la persona con grave disabilità. In questi casi la misura si applica entro limiti di pena più ampi, perché prevale l'esigenza di tutela.

La detenzione domiciliare «generica»

La norma prevede inoltre una forma cosiddetta «generica» (comma 1-bis): la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena non superiore a due anni, anche come residuo di maggior pena, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova e purché la misura sia idonea a evitare il pericolo di recidiva. È uno strumento di ampio impiego pratico per le pene brevi.

L'apertura della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 99 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 47-ter nella parte in cui non consentiva la detenzione domiciliare «in deroga» nei casi di grave infermità psichica sopravvenuta. La Corte ha equiparato, ai fini del trattamento, la malattia psichica grave a quella fisica, in attuazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del senso di umanità della pena (art. 27 Cost.).

Obblighi e controlli

Il condannato in detenzione domiciliare deve rimanere nel luogo indicato, con le eventuali autorizzazioni a uscire per lavoro, cura o altre esigenze. Il rispetto degli obblighi è verificato dalle forze dell'ordine e dall'UEPE. La detenzione domiciliare può essere assistita da strumenti di controllo, come il braccialetto elettronico.

L'allontanamento e l'evasione

L'allontanamento ingiustificato dal domicilio può integrare il reato di evasione e comportare la revoca della misura, con ripristino della detenzione in istituto. La gravità della violazione è valutata dal tribunale di sorveglianza, che bilancia le esigenze di tutela con quelle di sicurezza.

Profili pratici

La detenzione domiciliare è una delle misure più richieste, sia nelle ipotesi protette sia nella forma generica per le pene brevi. È fondamentale indicare un domicilio idoneo e rispettare scrupolosamente gli obblighi: la misura consente di mantenere i rapporti familiari e, ove autorizzato, l'attività lavorativa, ma esige affidabilità assoluta nel rispetto delle prescrizioni.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 99/2019

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, nella parte in cui non prevedeva che, nei casi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza potesse disporre la detenzione domiciliare cosiddetta «in deroga» (o un'altra misura idonea). Ha equiparato, ai fini del trattamento, la malattia psichica grave a quella fisica, in attuazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del senso di umanità della pena (art. 27 Cost.).

Casi pratici

Caso 1: Madre di figli minori

Tizia, madre di un bambino piccolo, ottiene la detenzione domiciliare: prevale l'esigenza di tutela del minore, entro i limiti di pena previsti.

Caso 2: Pena breve senza presupposti dell'affidamento

Caio deve scontare un residuo di pena inferiore a due anni e non ha i presupposti dell'affidamento: accede alla detenzione domiciliare «generica» del comma 1-bis.

Caso 3: Allontanamento dal domicilio

Sempronio si allontana senza autorizzazione dall'abitazione: la condotta può integrare evasione e comportare la revoca della misura.

Domande frequenti

Chi può ottenere la detenzione domiciliare?

Le categorie protette (genitori di figli piccoli, persone gravemente malate, anziani, giovani, disabili gravi) entro limiti di pena ampi; inoltre, nella forma generica, chi deve scontare una pena fino a due anni senza i presupposti dell'affidamento.

Che cos'è la detenzione domiciliare «generica»?

È la forma del comma 1-bis: si applica alle pene non superiori a due anni, anche residue, quando mancano i presupposti dell'affidamento e la misura è idonea a evitare la recidiva.

La grave malattia psichica consente la detenzione domiciliare?

Sì: la Corte costituzionale, con la sentenza 99/2019, ha esteso la misura ai casi di grave infermità psichica sopravvenuta, equiparandola alla malattia fisica.

Cosa accade se ci si allontana dal domicilio?

L'allontanamento ingiustificato può integrare il reato di evasione e comportare la revoca della misura, con ripristino della detenzione in istituto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.