Art. 47-sexies L. 354/1975 – Allontanamento dal domicilio senza giustificato
motivo
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47-quinquies, comma 7
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In sintesi
L'art. 47-sexies disciplina le conseguenze dell'allontanamento dal domicilio nella detenzione domiciliare speciale.
L'assenza non superiore a dodici ore può comportare la proposta di revoca.
L'assenza oltre dodici ore integra il reato di evasione.
Si applica alla detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies).
Bilancia tutela del minore e serietà della misura.
Indice dei contenuti
Le conseguenze delle violazioni
L'art. 47-sexies disciplina le conseguenze dell'allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo da parte della condannata ammessa alla detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies). La norma definisce il confine tra la violazione che rileva ai fini della revoca e quella che integra il reato di evasione, graduando la risposta dell'ordinamento in funzione della gravità della condotta.
L'assenza fino a dodici ore
La condannata ammessa alla detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura. L'assenza breve, dunque, non integra automaticamente un reato, ma può comportare la cessazione della misura: è una violazione che incide sulla fiducia accordata.
L'assenza oltre dodici ore: l'evasione
Quando l'assenza si protrae oltre le dodici ore, la condotta integra il reato di evasione, con le relative conseguenze penali. Il superamento della soglia segna il passaggio dal piano della revoca a quello della responsabilità penale: l'allontanamento prolungato è trattato come una vera e propria sottrazione all'esecuzione.
La ratio della graduazione
La graduazione riflette un bilanciamento tra la specificità della detenzione domiciliare speciale - finalizzata alla cura dei figli e alla tutela del minore - e l'esigenza di garantire la serietà della misura. La soglia delle dodici ore distingue l'inosservanza che, pur grave, resta sul piano della revoca, da quella che assume rilievo penale.
Il collegamento con la tutela del minore
Poiché la detenzione domiciliare speciale è incentrata sull'interesse del minore, la valutazione delle conseguenze dell'allontanamento tiene conto anche di tale interesse: la revoca della misura comporta il ritorno della madre in istituto, con le ripercussioni sul bambino. La norma va quindi applicata con attenzione al delicato equilibrio tra serietà della misura e tutela del minore.
Il procedimento
La proposta di revoca è valutata dal tribunale di sorveglianza, nel rispetto delle garanzie del procedimento di sorveglianza. Per l'evasione, si apre invece un procedimento penale. La condannata conserva le garanzie difensive in entrambe le sedi.
Profili pratici
Per la condannata in detenzione domiciliare speciale, l'art. 47-sexies segnala l'importanza del rigoroso rispetto dell'obbligo di permanenza nel domicilio: un'assenza ingiustificata, anche breve, può portare alla revoca della misura, e l'allontanamento oltre dodici ore integra il reato di evasione. Eventuali assenze devono essere giustificate e, ove possibile, preventivamente autorizzate.
Casi pratici
Caso 1: Breve assenza ingiustificata
Tizia, in detenzione domiciliare speciale, si allontana senza giustificazione per alcune ore: può essere proposta per la revoca della misura.
Caso 2: Allontanamento prolungato
L'assenza di Caia si protrae oltre dodici ore: la condotta integra il reato di evasione, con conseguenze penali.
Caso 3: Valutazione e interesse del minore
Nel valutare la revoca, il tribunale di sorveglianza tiene conto anche dell'interesse del minore, che subirebbe il ritorno della madre in istituto.
Domande frequenti
Cosa accade se ci si allontana dal domicilio nella detenzione domiciliare speciale?
Un'assenza ingiustificata non superiore a dodici ore può comportare la proposta di revoca della misura; l'assenza oltre dodici ore integra il reato di evasione.
Qual è la soglia rilevante?
Dodici ore: entro tale limite la violazione rileva ai fini della revoca; oltre, la condotta assume rilievo penale come evasione.
Si tiene conto dell'interesse del minore?
Sì: poiché la misura è incentrata sull'interesse del minore, la valutazione delle conseguenze tiene conto delle ripercussioni che la revoca avrebbe sul bambino.
Chi decide sulla revoca?
Il tribunale di sorveglianza, nel rispetto delle garanzie del procedimento di sorveglianza; per l'evasione si apre invece un procedimento penale.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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Le conseguenze delle violazioni
L'art. 47-sexies disciplina le conseguenze dell'allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo da parte della condannata ammessa alla detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies). La norma definisce il confine tra la violazione che rileva ai fini della revoca e quella che integra il reato di evasione, graduando la risposta dell'ordinamento in funzione della gravità della condotta.
L'assenza fino a dodici ore
La condannata ammessa alla detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura. L'assenza breve, dunque, non integra automaticamente un reato, ma può comportare la cessazione della misura: è una violazione che incide sulla fiducia accordata.
L'assenza oltre dodici ore: l'evasione
Quando l'assenza si protrae oltre le dodici ore, la condotta integra il reato di evasione, con le relative conseguenze penali. Il superamento della soglia segna il passaggio dal piano della revoca a quello della responsabilità penale: l'allontanamento prolungato è trattato come una vera e propria sottrazione all'esecuzione.
La ratio della graduazione
La graduazione riflette un bilanciamento tra la specificità della detenzione domiciliare speciale - finalizzata alla cura dei figli e alla tutela del minore - e l'esigenza di garantire la serietà della misura. La soglia delle dodici ore distingue l'inosservanza che, pur grave, resta sul piano della revoca, da quella che assume rilievo penale.
Il collegamento con la tutela del minore
Poiché la detenzione domiciliare speciale è incentrata sull'interesse del minore, la valutazione delle conseguenze dell'allontanamento tiene conto anche di tale interesse: la revoca della misura comporta il ritorno della madre in istituto, con le ripercussioni sul bambino. La norma va quindi applicata con attenzione al delicato equilibrio tra serietà della misura e tutela del minore.
Il procedimento
La proposta di revoca è valutata dal tribunale di sorveglianza, nel rispetto delle garanzie del procedimento di sorveglianza. Per l'evasione, si apre invece un procedimento penale. La condannata conserva le garanzie difensive in entrambe le sedi.
Profili pratici
Per la condannata in detenzione domiciliare speciale, l'art. 47-sexies segnala l'importanza del rigoroso rispetto dell'obbligo di permanenza nel domicilio: un'assenza ingiustificata, anche breve, può portare alla revoca della misura, e l'allontanamento oltre dodici ore integra il reato di evasione. Eventuali assenze devono essere giustificate e, ove possibile, preventivamente autorizzate.
Casi pratici
Caso 1: Breve assenza ingiustificata
Tizia, in detenzione domiciliare speciale, si allontana senza giustificazione per alcune ore: può essere proposta per la revoca della misura.
Caso 2: Allontanamento prolungato
L'assenza di Caia si protrae oltre dodici ore: la condotta integra il reato di evasione, con conseguenze penali.
Caso 3: Valutazione e interesse del minore
Nel valutare la revoca, il tribunale di sorveglianza tiene conto anche dell'interesse del minore, che subirebbe il ritorno della madre in istituto.
Domande frequenti
Cosa accade se ci si allontana dal domicilio nella detenzione domiciliare speciale?
Un'assenza ingiustificata non superiore a dodici ore può comportare la proposta di revoca della misura; l'assenza oltre dodici ore integra il reato di evasione.
Qual è la soglia rilevante?
Dodici ore: entro tale limite la violazione rileva ai fini della revoca; oltre, la condotta assume rilievo penale come evasione.
Si tiene conto dell'interesse del minore?
Sì: poiché la misura è incentrata sull'interesse del minore, la valutazione delle conseguenze tiene conto delle ripercussioni che la revoca avrebbe sul bambino.
Chi decide sulla revoca?
Il tribunale di sorveglianza, nel rispetto delle garanzie del procedimento di sorveglianza; per l'evasione si apre invece un procedimento penale.