- L'art. 47-quinquies prevede la detenzione domiciliare speciale per le madri.
- Si applica alle condannate madri di figli di età non superiore a dieci anni.
- Richiede l'espiazione di una quota di pena e l'assenza di pericolo di recidiva.
- È estesa al padre in casi determinati (madre deceduta o impossibilitata).
- Tutela il rapporto con i figli minori e il loro interesse.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47-quinquies L. 354/1975 — Detenzione domiciliare speciale
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
Commento
La tutela del rapporto madre-figlio
L'art. 47-quinquies disciplina la detenzione domiciliare speciale, una misura volta a tutelare il rapporto tra la madre detenuta e i figli in tenera età. La norma riconosce il valore prioritario dell'interesse del minore a non essere privato della figura genitoriale e a crescere in un ambiente adeguato, in attuazione dei principi costituzionali di tutela della famiglia e dell'infanzia.
I presupposti
La misura si applica, quando non ricorrono le condizioni dell'art. 47-ter, alle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, a condizione che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. È richiesta, inoltre, l'espiazione di una parte della pena, secondo le soglie previste dalla legge.
L'estensione al padre
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto nei casi in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. L'estensione riflette il fatto che la tutela è incentrata sull'interesse del minore: ciò che conta è garantire al bambino la presenza di una figura genitoriale, quando l'altra manchi.
Le modalità di esecuzione
La misura si esegue presso l'abitazione o un altro luogo di privata dimora, o presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza, con le prescrizioni necessarie. È finalizzata a consentire alla madre (o al padre) di provvedere alla cura e all'educazione dei figli, sotto il controllo dell'autorità.
Il pericolo di recidiva e le cautele
L'assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti è un presupposto essenziale: la misura non può essere concessa quando la pericolosità del soggetto prevarrebbe sull'interesse del minore. Per i reati di maggiore gravità sono previste soglie di pena più elevate e cautele particolari.
La revoca
La detenzione domiciliare speciale può essere revocata in caso di comportamenti incompatibili con la misura o di allontanamento ingiustificato, con le conseguenze previste. La condotta della madre (o del padre) è oggetto di verifica, sempre tenendo presente l'interesse del minore.
Profili pratici
Per la condannata madre di figli piccoli, l'art. 47-quinquies offre la possibilità di scontare la pena in condizioni che preservano il rapporto con i figli, quando non ricorrano i presupposti dell'art. 47-ter. La domanda, di norma con l'assistenza di un difensore, si propone al tribunale di sorveglianza, che valuta i presupposti e l'assenza di pericolo di recidiva.
Casi pratici
Caso 1: Madre di figli piccoli
Tizia, condannata e madre di un bambino di sei anni, ottiene la detenzione domiciliare speciale: prevale l'interesse del minore, in assenza di pericolo di recidiva.
Caso 2: Estensione al padre
La madre dei figli di Caio è impossibilitata ad assisterli: la misura è concessa al padre detenuto, a tutela dei minori.
Caso 3: Pericolo di recidiva
Per Sempronia, il tribunale di sorveglianza nega la misura ravvisando un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
Domande frequenti
Che cos'è la detenzione domiciliare speciale?
È la misura dell'art. 47-quinquies che consente alle condannate madri di figli di età non superiore a dieci anni di scontare la pena preservando il rapporto con i figli, quando non ricorrono i presupposti dell'art. 47-ter.
Quali sono i presupposti?
L'espiazione di una quota di pena, l'assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
Può essere concessa al padre?
Sì: nei casi in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere la prole, perché la tutela è incentrata sull'interesse del minore.
Chi decide?
Il tribunale di sorveglianza, che valuta i presupposti e l'assenza di pericolo di recidiva; la misura può essere revocata in caso di comportamenti incompatibili.
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