← Torna a Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 47-quater estende le misure alternative a chi è affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria.
  • Affidamento e detenzione domiciliare possono applicarsi oltre i limiti di pena ordinari.
  • Richiede una certificazione sanitaria sulle condizioni e sull'incompatibilità.
  • È prevista la possibilità di un programma di cura e assistenza.
  • Bilancia salute, umanità della pena e sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47-quater L. 354/1975 — Misure alternative alla detenzione nei confronti
dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell’interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.

2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.

3. Le prescrizioni da impartire per l’esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l’attività di sostegno e controllo circa l’attuazione del programma.

5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l’interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.

8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 47-ter.

9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall’articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate

Commento

Una misura a tutela della salute

L'art. 47-quater detta una disciplina speciale delle misure alternative per i condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria. La norma risponde a un'esigenza umanitaria e sanitaria: per chi versa in condizioni di salute così gravi, la detenzione ordinaria può risultare incompatibile con il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e con il senso di umanità della pena (art. 27 Cost.).

L'estensione oltre i limiti di pena

Le misure previste dagli artt. 47 (affidamento in prova) e 47-ter (detenzione domiciliare) possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di chi è affetto dalle patologie indicate. La deroga ai limiti ordinari di pena riflette la prevalenza dell'esigenza di tutela della salute in situazioni di particolare gravità.

I presupposti sanitari

L'applicazione presuppone l'accertamento, mediante certificazione del servizio sanitario, delle condizioni di salute del condannato (AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria) e della loro incompatibilità con lo stato di detenzione o, comunque, della necessità di cure e assistenza che non possono essere assicurate in ambito carcerario. La valutazione medica è quindi centrale.

Il programma di cura

La misura è collegata a un programma di cura e assistenza presso le unità operative competenti: l'uscita dal carcere è finalizzata a consentire le cure necessarie in condizioni adeguate. La norma coniuga l'esigenza di tutela della salute con quella di un percorso assistenziale strutturato.

Il bilanciamento con la sicurezza

L'applicazione della misura tiene conto anche delle esigenze di sicurezza e dell'eventuale pericolosità del condannato: la legge prevede limiti e cautele, specie per i reati di maggiore allarme sociale. Il bilanciamento è tra la tutela della salute e l'interesse pubblico alla sicurezza, valutato dal tribunale di sorveglianza.

La competenza e la revoca

Decide il tribunale di sorveglianza, che valuta i presupposti sanitari e di sicurezza. La misura può essere revocata se vengono meno le condizioni di salute che la giustificano o in caso di comportamenti incompatibili. Il collegamento con il programma di cura è oggetto di verifica nel corso della misura.

Profili pratici

Per il condannato affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, l'art. 47-quater consente di chiedere l'affidamento o la detenzione domiciliare anche oltre i limiti di pena ordinari, allegando la certificazione sanitaria. La domanda, di norma con l'assistenza di un difensore, si propone al tribunale di sorveglianza ed è collegata a un programma di cura.

Casi pratici

Caso 1: Affidamento oltre i limiti di pena

Tizio, affetto da AIDS conclamata, ottiene l'affidamento in prova anche oltre i tre anni ordinari, in forza dell'art. 47-quater e della certificazione sanitaria.

Caso 2: Programma di cura

La detenzione domiciliare di Caio è collegata a un programma di cura e assistenza presso le strutture sanitarie competenti.

Caso 3: Bilanciamento con la sicurezza

Per Sempronio, condannato per un reato grave, il tribunale di sorveglianza valuta i presupposti sanitari insieme alle esigenze di sicurezza prima di concedere la misura.

Domande frequenti

A chi si applica l'art. 47-quater?

Ai condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali affidamento in prova e detenzione domiciliare possono essere concessi anche oltre i limiti di pena ordinari.

Servono certificazioni mediche?

Sì: occorre l'accertamento, mediante certificazione del servizio sanitario, delle condizioni di salute e della necessità di cure e assistenza non assicurabili in carcere.

La misura è collegata alle cure?

Sì: è collegata a un programma di cura e assistenza presso le unità operative competenti, finalizzato a consentire le cure necessarie in condizioni adeguate.

Chi decide e si tiene conto della sicurezza?

Decide il tribunale di sorveglianza, che valuta i presupposti sanitari insieme alle esigenze di sicurezza ed eventuale pericolosità, con limiti e cautele per i reati gravi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.