In sintesi
- L'art. 57 indica chi è legittimato a chiedere le misure alternative e gli altri benefici.
- Possono richiederle il condannato, l'internato, i prossimi congiunti e il difensore.
- Le misure possono essere disposte anche d'ufficio dal magistrato.
- Amplia l'accesso agli istituti di favore.
- Garantisce che il beneficio non dipenda solo dall'iniziativa del detenuto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 L. 354/1975 — Legittimazione alla richiesta di misure
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonché all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall’internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 Cod. Amb. — Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
- Art. 57 D.Lgs. 159/2011 — Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
- Art. 57 D.Lgs. 209/2005 — Attività di riassicurazione
- Art. 57 D.Lgs. 42/2004 — Articolo 57
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Chi può chiedere i benefici
L'art. 57 disciplina la legittimazione alla richiesta delle misure alternative alla detenzione e degli altri benefici (permessi, liberazione anticipata, licenze, remissione del debito). La norma individua i soggetti che possono attivare il procedimento, ampliando le possibilità di accesso e assicurando che la concessione del beneficio non dipenda esclusivamente dall'iniziativa del condannato.
I soggetti legittimati
Le misure possono essere richieste dal condannato e dall'internato, dai loro prossimi congiunti e dal difensore. L'ampliamento della legittimazione ai congiunti e al difensore è significativo: consente di attivare il procedimento anche quando il detenuto non sia in grado di farlo personalmente o non ne abbia piena consapevolezza, rafforzando la tutela.
L'iniziativa d'ufficio
La norma prevede che le misure possano essere disposte anche d'ufficio dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza. È un aspetto qualificante: il giudice dell'esecuzione non è un mero arbitro delle istanze di parte, ma è investito di un ruolo attivo, potendo concedere il beneficio anche in assenza di una richiesta, quando ne ricorrano i presupposti.
Le misure interessate
La legittimazione riguarda le misure alternative e quelle di cui agli artt. 30 e 30-ter (permessi), 52 e 53 (licenze), 54 (liberazione anticipata), oltre alla remissione del debito. L'art. 57 fornisce così la cornice procedurale comune per l'accesso all'ampio ventaglio dei benefici penitenziari.
La funzione di garanzia
Ampliare la legittimazione e prevedere l'iniziativa d'ufficio rispondono a una funzione di garanzia: i benefici penitenziari sono strumenti del percorso rieducativo, e il sistema mira a non lasciare che la loro concessione dipenda da ostacoli pratici o dalla sola capacità del detenuto di attivarsi. Si favorisce così l'effettività della funzione rieducativa.
Il ruolo del difensore
La legittimazione del difensore è particolarmente rilevante nella pratica: l'assistenza tecnica consente di predisporre istanze adeguate, di documentare i presupposti e di seguire il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza. Il difensore è spesso il soggetto che concretamente attiva e segue le richieste di misura.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 57 significa che le misure alternative e i benefici possono essere richiesti non solo da lui, ma anche dai prossimi congiunti e dal difensore, e possono essere disposti d'ufficio dal magistrato. È utile avvalersi dell'assistenza di un difensore per predisporre istanze complete e documentate.
Casi pratici
Caso 1: Istanza del difensore
Il difensore di Tizio presenta l'istanza di affidamento in prova: la legittimazione del difensore consente di attivare il procedimento con assistenza tecnica.
Caso 2: Richiesta dei congiunti
I prossimi congiunti di Caio attivano la richiesta di una misura quando egli non è in grado di farlo personalmente.
Caso 3: Concessione d'ufficio
Il magistrato di sorveglianza, ravvisati i presupposti, dispone d'ufficio la liberazione anticipata a favore di Sempronio, senza necessità di istanza.
Domande frequenti
Chi può chiedere le misure alternative?
Il condannato, l'internato, i loro prossimi congiunti e il difensore; inoltre le misure possono essere disposte d'ufficio dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza.
Il beneficio dipende solo dall'iniziativa del detenuto?
No: l'art. 57 amplia la legittimazione ai congiunti e al difensore e prevede l'iniziativa d'ufficio del giudice, così che la concessione non dipenda solo dal detenuto.
Quali benefici riguarda la norma?
Le misure alternative e quelle relative a permessi (artt. 30 e 30-ter), licenze (artt. 52 e 53), liberazione anticipata (art. 54) e remissione del debito.
Perché è importante il ruolo del difensore?
Perché l'assistenza tecnica consente di predisporre istanze adeguate e documentate e di seguire il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza.
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