- L'art. 58 impone la comunicazione dei provvedimenti alla pubblica sicurezza.
- Riguarda i provvedimenti del magistrato e del tribunale di sorveglianza.
- La comunicazione è immediata, a cura della cancelleria.
- Consente i controlli sulle persone in misura alternativa.
- Bilancia reinserimento e sicurezza pubblica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 58 L. 354/1975 — Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, è data immediata comunicazione all’autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.
Stesso numero, altri codici
- Art. 58 Cod. Amb. — competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Art. 58 D.Lgs. 159/2011 — Domanda del creditore
- Art. 58 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
- Art. 58 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione alla permuta
- Art. 58 CAD — Articolo abrogato
- Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell'asse
Commento
Il raccordo con la pubblica sicurezza
L'art. 58 disciplina la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dei provvedimenti adottati dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative e benefici. La norma assicura il raccordo tra l'esecuzione penale e gli organi di controllo del territorio, necessario per la vigilanza sulle persone ammesse a misure che comportano spazi di libertà.
La comunicazione immediata
Dei provvedimenti previsti dal capo (misure alternative, permessi, licenze) e adottati dalla magistratura di sorveglianza è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, a cura della cancelleria. La tempestività è funzionale all'effettività dei controlli: gli organi di sicurezza devono essere posti in condizione di sapere chi si trova in misura alternativa e con quali prescrizioni.
La funzione di controllo
La comunicazione consente alle forze dell'ordine di esercitare la vigilanza sulle persone ammesse alle misure, verificando il rispetto delle prescrizioni (obblighi di dimora, divieti di frequentazione, orari). È uno strumento di coordinamento che bilancia l'apertura del trattamento verso l'esterno con le esigenze di sicurezza pubblica.
Il bilanciamento
L'art. 58 esprime l'equilibrio tra la finalità rieducativa, che promuove l'accesso alle misure alternative, e l'interesse pubblico alla sicurezza, che richiede il controllo sulle persone in misura. Le misure alternative non sono una rinuncia al controllo: la persona resta in esecuzione di pena, sia pure fuori dal carcere, e soggetta a vigilanza.
Il rapporto con le prescrizioni
La comunicazione si collega al sistema delle prescrizioni che accompagnano le misure alternative (artt. 47 e seguenti): è proprio il rispetto delle prescrizioni che le forze dell'ordine, informate dei provvedimenti, sono chiamate a verificare. La violazione delle prescrizioni può condurre alla revoca della misura.
Il ruolo della cancelleria
La norma individua nella cancelleria della magistratura di sorveglianza il soggetto tenuto alla comunicazione. È un adempimento di ufficio, che non grava sul detenuto e che assicura la circolazione delle informazioni tra l'autorità giudiziaria e quella di pubblica sicurezza.
Profili pratici
Per la persona ammessa a una misura alternativa, l'art. 58 comporta che gli organi di sicurezza del territorio siano informati del provvedimento e delle prescrizioni: ciò consente i controlli, che sono parte fisiologica della misura. Il rispetto puntuale delle prescrizioni è essenziale, perché eventuali violazioni rilevate possono comportare la revoca.
Casi pratici
Caso 1: Comunicazione del provvedimento
Concesso l'affidamento a Tizio, la cancelleria ne dà immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i controlli.
Caso 2: Verifica delle prescrizioni
Informate del provvedimento, le forze dell'ordine verificano il rispetto delle prescrizioni imposte a Caio (dimora, orari, divieti).
Caso 3: Violazione rilevata
Il controllo evidenzia che Sempronio viola le prescrizioni: la segnalazione può condurre alla revoca della misura.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 58?
La comunicazione immediata, a cura della cancelleria, dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
A cosa serve la comunicazione?
A consentire alle forze dell'ordine di vigilare sulle persone ammesse alle misure alternative, verificando il rispetto delle prescrizioni.
Le misure alternative comportano controlli?
Sì: la persona resta in esecuzione di pena, sia pure fuori dal carcere, ed è soggetta a vigilanza; la comunicazione del provvedimento è funzionale a tali controlli.
Chi effettua la comunicazione?
La cancelleria della magistratura di sorveglianza, come adempimento d'ufficio che non grava sul detenuto.
Vedi anche