- L'art. 9 assicura ai detenuti un'alimentazione sana e sufficiente.
- Deve essere adeguata a età, sesso, salute, lavoro, stagione e clima.
- È garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa delle convinzioni religiose.
- I detenuti possono acquistare generi alimentari a proprie spese (sopravvitto).
- La qualità del vitto è soggetta a controllo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 9 L. 354/1975 — Alimentazione
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.
Il vitto è somministrato, di regola, in locali all’uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall’amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l’applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati è consentito l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall’amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell’istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell’istituto.
Commento
Il diritto a un'alimentazione adeguata
L'art. 9 garantisce ai detenuti e agli internati un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione e al clima. L'alimentazione non è solo un bisogno primario: è una componente della tutela della salute (art. 32 Cost.) e della dignità della persona, e concorre a definire condizioni di detenzione conformi al senso di umanità.
La personalizzazione del vitto
La norma richiede che l'alimentazione sia adeguata alle condizioni del singolo: chi svolge un lavoro pesante, chi è malato, chi è in età avanzata o ha esigenze particolari deve ricevere un vitto appropriato. Su prescrizione sanitaria sono garantite diete speciali per ragioni di salute. È un'applicazione del principio di individualizzazione (art. 13) anche al profilo alimentare.
Il rispetto delle convinzioni religiose
Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso. La previsione tutela la libertà religiosa (art. 19 Cost.) nella concreta dimensione della vita quotidiana: tener conto delle prescrizioni alimentari di una fede è una forma di rispetto dell'identità della persona.
Il sopravvitto
La legge consente ai detenuti di acquistare a proprie spese generi alimentari e di conforto (il cosiddetto sopravvitto), entro limiti e con modalità stabiliti dal regolamento e dall'amministrazione. I prezzi devono essere controllati e non superiori a quelli comunemente praticati, per evitare abusi a danno della popolazione detenuta.
I controlli sulla qualità
La quantità e la qualità del vitto sono soggette a controlli, anche con la partecipazione di rappresentanti dei detenuti. La trasparenza sulla preparazione e distribuzione del cibo è una garanzia di effettività del diritto: il vitto inadeguato è una delle doglianze ricorrenti nella vita penitenziaria.
Il collegamento con la salute
L'alimentazione si lega strettamente alla tutela della salute (art. 11): le diete prescritte per patologie devono essere garantite, e l'inadeguatezza del vitto può rilevare anche sul piano sanitario. È un ambito in cui l'esigenza umanitaria e quella sanitaria si intrecciano.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 9 garantisce il diritto a un vitto adeguato e, su richiesta, rispettoso del credo religioso, oltre alla possibilità del sopravvitto. Le carenze nella quantità o qualità del cibo, o il mancato rispetto delle diete sanitarie o religiose, possono essere segnalate con il diritto di reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Dieta per motivi di salute
Tizio, affetto da una patologia, riceve su prescrizione sanitaria una dieta speciale: l'alimentazione è adeguata al suo stato di salute.
Caso 2: Alimentazione e religione
Caio chiede un'alimentazione conforme al proprio credo religioso: ove possibile, l'istituto la garantisce, nel rispetto della libertà religiosa.
Caso 3: Acquisto di generi alimentari
Sempronio acquista generi di conforto con il sopravvitto: i prezzi non possono superare quelli comunemente praticati.
Domande frequenti
Che tipo di alimentazione è garantita ai detenuti?
Un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata a età, sesso, stato di salute, lavoro, stagione e clima, con diete speciali su prescrizione sanitaria.
È rispettato il credo religioso nell'alimentazione?
Sì: ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa delle loro convinzioni religiose.
Cos'è il sopravvitto?
È la possibilità per il detenuto di acquistare a proprie spese generi alimentari e di conforto, a prezzi controllati e non superiori a quelli comunemente praticati.
Cosa fare se il vitto è inadeguato?
Le carenze nella quantità o qualità del cibo, o il mancato rispetto delle diete sanitarie o religiose, possono essere segnalate con il diritto di reclamo.
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