Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 L. 354/1975 – Alimentazione

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.

Il vitto è somministrato, di regola, in locali all’uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall’amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l’applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati è consentito l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall’amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell’istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell’istituto.

In sintesi

  • L'art. 9 assicura ai detenuti un'alimentazione sana e sufficiente.
  • Deve essere adeguata a età, sesso, salute, lavoro, stagione e clima.
  • È garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa delle convinzioni religiose.
  • I detenuti possono acquistare generi alimentari a proprie spese (sopravvitto).
  • La qualità del vitto è soggetta a controllo.
Indice dei contenuti

Il diritto a un'alimentazione adeguata

L'art. 9 garantisce ai detenuti e agli internati un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione e al clima. L'alimentazione non è solo un bisogno primario: è una componente della tutela della salute (art. 32 Cost.) e della dignità della persona, e concorre a definire condizioni di detenzione conformi al senso di umanità.

La personalizzazione del vitto

La norma richiede che l'alimentazione sia adeguata alle condizioni del singolo: chi svolge un lavoro pesante, chi è malato, chi è in età avanzata o ha esigenze particolari deve ricevere un vitto appropriato. Su prescrizione sanitaria sono garantite diete speciali per ragioni di salute. È un'applicazione del principio di individualizzazione (art. 13) anche al profilo alimentare.

Il rispetto delle convinzioni religiose

Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso. La previsione tutela la libertà religiosa (art. 19 Cost.) nella concreta dimensione della vita quotidiana: tener conto delle prescrizioni alimentari di una fede è una forma di rispetto dell'identità della persona.

Il sopravvitto

La legge consente ai detenuti di acquistare a proprie spese generi alimentari e di conforto (il cosiddetto sopravvitto), entro limiti e con modalità stabiliti dal regolamento e dall'amministrazione. I prezzi devono essere controllati e non superiori a quelli comunemente praticati, per evitare abusi a danno della popolazione detenuta.

I controlli sulla qualità

La quantità e la qualità del vitto sono soggette a controlli, anche con la partecipazione di rappresentanti dei detenuti. La trasparenza sulla preparazione e distribuzione del cibo è una garanzia di effettività del diritto: il vitto inadeguato è una delle doglianze ricorrenti nella vita penitenziaria.

Il collegamento con la salute

L'alimentazione si lega strettamente alla tutela della salute (art. 11): le diete prescritte per patologie devono essere garantite, e l'inadeguatezza del vitto può rilevare anche sul piano sanitario. È un ambito in cui l'esigenza umanitaria e quella sanitaria si intrecciano.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 9 garantisce il diritto a un vitto adeguato e, su richiesta, rispettoso del credo religioso, oltre alla possibilità del sopravvitto. Le carenze nella quantità o qualità del cibo, o il mancato rispetto delle diete sanitarie o religiose, possono essere segnalate con il diritto di reclamo.

Casi pratici

Caso 1: Dieta per motivi di salute

Tizio, affetto da una patologia, riceve su prescrizione sanitaria una dieta speciale: l'alimentazione è adeguata al suo stato di salute.

Caso 2: Alimentazione e religione

Caio chiede un'alimentazione conforme al proprio credo religioso: ove possibile, l'istituto la garantisce, nel rispetto della libertà religiosa.

Caso 3: Acquisto di generi alimentari

Sempronio acquista generi di conforto con il sopravvitto: i prezzi non possono superare quelli comunemente praticati.

Domande frequenti

Che tipo di alimentazione è garantita ai detenuti?

Un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata a età, sesso, stato di salute, lavoro, stagione e clima, con diete speciali su prescrizione sanitaria.

È rispettato il credo religioso nell'alimentazione?

Sì: ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa delle loro convinzioni religiose.

Cos'è il sopravvitto?

È la possibilità per il detenuto di acquistare a proprie spese generi alimentari e di conforto, a prezzi controllati e non superiori a quelli comunemente praticati.

Cosa fare se il vitto è inadeguato?

Le carenze nella quantità o qualità del cibo, o il mancato rispetto delle diete sanitarie o religiose, possono essere segnalate con il diritto di reclamo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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