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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 10 garantisce la permanenza all'aria aperta per chi non lavora all'esterno.
  • Di regola non meno di quattro ore al giorno.
  • Riducibile fino a due ore solo per giustificati motivi e con provvedimento motivato.
  • È funzionale alla salute fisica e psichica del detenuto.
  • La sua compressione è un indice di condizioni detentive critiche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 L. 354/1975 — Permanenza all’aperto

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Ai soggetti che non prestano lavoro all’aperto è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
Per giustificati motivi la permanenza all’aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell’istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all’aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

La permanenza all’aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell’articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell’articolo 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Commento

L'aria aperta come diritto

L'art. 10 riconosce ai detenuti e agli internati che non prestano lavoro all'aperto il diritto di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. È una disposizione di forte impatto sulla qualità della vita detentiva: l'esposizione alla luce solare e all'aria, il movimento e la possibilità di uscire dalla cella sono essenziali per la salute fisica e psichica della persona reclusa.

Il limite minimo e la sua riduzione

Le quattro ore costituiscono il limite minimo ordinario. La norma consente di ridurre la permanenza all'aperto fino a due ore al giorno solo per giustificati motivi e con provvedimento motivato del direttore. La riduzione è quindi un'eccezione, che richiede una motivazione specifica e non può tradursi in una compressione arbitraria o sistematica.

La tutela della salute

La permanenza all'aperto è strettamente connessa alla tutela della salute (art. 11) e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. La privazione prolungata dell'aria aperta è uno degli aspetti valutati, insieme allo spazio in cella, per accertare la compatibilità delle condizioni detentive con l'art. 3 CEDU.

Il rapporto con lo spazio in cella

La giurisprudenza europea ha chiarito che il tempo trascorso fuori dalla cella è un fattore di compensazione rispetto alla ristrettezza dello spazio interno: una permanenza all'aperto ampia e attività fuori cella possono attenuare gli effetti di spazi ridotti, mentre il loro venir meno aggrava la situazione. L'art. 10 assume quindi rilievo anche ai fini dei rimedi degli artt. 35-bis e 35-ter.

I regimi speciali

Anche nei regimi più restrittivi la permanenza all'aperto è garantita, sia pure con modalità e limiti propri. Le restrizioni eccedenti la finalità di sicurezza, che comprimano in modo ingiustificato l'aria aperta, sono censurabili in sede di reclamo.

L'effettività del diritto

Affinché il diritto sia effettivo, gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono essere adeguati e fruibili. La mera previsione formale non basta: la qualità e l'accessibilità degli spazi esterni concorrono a definire la dignità complessiva della detenzione.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 10 garantisce un tempo minimo all'aria aperta. La riduzione sotto le quattro ore richiede sempre un provvedimento motivato; la compressione ingiustificata o sistematica può essere fatta valere con il reclamo, anche in connessione con la valutazione complessiva delle condizioni detentive.

Casi pratici

Caso 1: Permanenza ridotta senza motivazione

A Tizio è concessa solo un'ora d'aria senza un provvedimento motivato: la compressione è illegittima e può essere fatta valere con il reclamo.

Caso 2: Compensazione dello spazio

Caio dispone di poco spazio in cella, ma di ampie ore all'aperto e attività fuori cella: la circostanza attenua la valutazione complessiva delle condizioni.

Caso 3: Spazi esterni inadeguati

Gli spazi destinati all'aria nell'istituto di Sempronio sono inadeguati: l'effettività del diritto è compromessa e segnalabile.

Domande frequenti

Quante ore d'aria spettano a un detenuto?

Di regola non meno di quattro ore al giorno, per chi non presta lavoro all'aperto.

La permanenza all'aperto può essere ridotta?

Sì, ma solo per giustificati motivi e con provvedimento motivato del direttore, fino a un minimo di due ore al giorno: la riduzione è un'eccezione.

Perché è importante l'aria aperta?

Perché è essenziale per la salute fisica e psichica del detenuto e funge da fattore di compensazione rispetto alla ristrettezza dello spazio in cella.

La compressione dell'aria aperta è impugnabile?

Sì: la riduzione ingiustificata o sistematica può essere fatta valere con il reclamo, anche nella valutazione complessiva delle condizioni detentive ai fini degli artt. 35-bis e 35-ter.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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