In sintesi
- L'art. 13-bis prevede un trattamento psicologico mirato per autori di reati specifici.
- Riguarda i condannati per reati sessuali, maltrattamenti e atti persecutori (stalking).
- Sono previsti percorsi di recupero presso enti e associazioni specializzati.
- La partecipazione è valutata ai fini del trattamento e dei benefici.
- Mira a prevenire la recidiva agendo sulle cause della condotta.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13-bis L. 354/1975 — Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Un trattamento mirato per reati specifici
L'art. 13-bis introduce un trattamento psicologico specifico per i condannati per reati a sfondo sessuale, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori (stalking). La norma riconosce che questi reati hanno spesso radici in dinamiche psicologiche e relazionali peculiari, sulle quali un intervento mirato può incidere, riducendo il rischio di recidiva e attuando in modo specifico la funzione rieducativa (art. 27 Cost.).
I reati interessati
Il trattamento riguarda i condannati per i delitti contro la libertà sessuale, per i maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori. Si tratta di reati caratterizzati da una specifica pericolosità relazionale, per i quali la prevenzione della recidiva passa anche attraverso un percorso di consapevolezza e di modifica dei comportamenti.
I percorsi di recupero
Le persone condannate per tali delitti possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento e di recupero presso enti o associazioni che si occupano specificamente di questa attività. Il coinvolgimento di soggetti qualificati esterni (in raccordo con l'art. 17) consente di offrire interventi specialistici, che richiedono competenze psicologiche e relazionali dedicate.
Il trattamento psicologico
L'intervento ha natura psicologica e mira ad agire sulle cause della condotta: la consapevolezza del disvalore del reato, il riconoscimento della vittima, la gestione delle dinamiche che hanno portato al delitto. Non è una misura afflittiva, ma un percorso trattamentale finalizzato al cambiamento e alla prevenzione.
La rilevanza per i benefici
La partecipazione ai percorsi di recupero è valutata nell'ambito del trattamento e può assumere rilievo ai fini della concessione dei benefici penitenziari. L'adesione seria a un percorso di recupero è un indice di partecipazione all'opera di rieducazione (art. 54) e di riduzione della pericolosità, valutato dalla magistratura di sorveglianza.
La prevenzione della recidiva
La ratio della norma è la prevenzione della recidiva: agire sulle cause psicologiche e relazionali dei reati sessuali, dei maltrattamenti e dello stalking è il modo più efficace per ridurre il rischio che tali condotte si ripetano dopo la scarcerazione. È un approccio che coniuga rieducazione del reo e tutela delle potenziali vittime.
Profili pratici
Per il condannato per questi reati, l'art. 13-bis offre la possibilità di seguire percorsi di recupero specializzati, la cui adesione seria è valutata positivamente nel percorso trattamentale e per l'accesso ai benefici. La partecipazione è di norma su base volontaria, ma il suo rilievo ai fini del trattamento la rende un'opportunità importante.
Casi pratici
Caso 1: Percorso di recupero
Tizio, condannato per atti persecutori, è ammesso a un percorso di recupero presso un'associazione specializzata: l'intervento agisce sulle cause della condotta.
Caso 2: Rilievo per i benefici
L'adesione seria di Caio al trattamento psicologico è valutata come indice di partecipazione alla rieducazione, rilevante per i benefici.
Caso 3: Prevenzione della recidiva
Il percorso seguito da Sempronio mira a ridurre il rischio di recidiva, a tutela delle potenziali vittime, in coerenza con la finalità dell'art. 13-bis.
Domande frequenti
A chi si applica l'art. 13-bis?
Ai condannati per reati a sfondo sessuale, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori (stalking), ai quali è offerto un trattamento psicologico mirato.
In cosa consiste il trattamento?
In percorsi di recupero e reinserimento presso enti o associazioni specializzati, di natura psicologica, volti ad agire sulle cause della condotta e a prevenire la recidiva.
La partecipazione incide sui benefici?
Sì: l'adesione seria al percorso è valutata come indice di partecipazione all'opera di rieducazione e di riduzione della pericolosità, rilevante per la concessione dei benefici.
Qual è la finalità della norma?
Prevenire la recidiva agendo sulle cause psicologiche e relazionali di questi reati, coniugando la rieducazione del reo con la tutela delle potenziali vittime.