Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 13 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Codice di condotta tecnologica ed esperti

In vigore dal 01/01/2006

1. 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentiti l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all' articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. 2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti. 4.Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.

5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

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In sintesi

L'articolo 13-bis del CAD introduce il codice di condotta tecnologica come strumento di governance della progettazione, dello sviluppo e dell'implementazione dei sistemi informatici e dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), sono tenuti a progettare e realizzare i propri sistemi in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta, adottato dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, sentiti l'AgID e il Nucleo per la sicurezza cibernetica. Il codice disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti fondamentali e della normativa sul perimetro nazionale di sicurezza cibernetica (D.Lgs. 65/2018). Le amministrazioni che avviano progetti di sviluppo di servizi digitali sono tenute a rispettare il codice e possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di esperti qualificati in trasformazione tecnologica. La norma si raccorda con il Regolamento eIDAS 2 per i profili di identità digitale e con il GDPR per la protezione dei dati by design nei sistemi progettati secondo il codice.

L'art. 13-bis introduce nel sistema CAD uno strumento di soft law vincolante: il codice di condotta tecnologica non è un mero documento programmatico, ma un atto amministrativo generale la cui osservanza è obbligatoria per tutte le amministrazioni che avviano progetti di sviluppo digitale. Questa scelta riflette la consapevolezza che la proliferazione di sistemi informatici disomogenei - progettati da centinaia di PA con approcci diversi - genera inefficienze, lacune di sicurezza e ostacoli all'interoperabilità. Il codice di condotta mira a standardizzare il processo di progettazione, non il prodotto tecnologico, garantendo coerenza metodologica pur lasciando flessibilità nell'adozione delle soluzioni.

La previsione relativa agli esperti in trasformazione digitale risponde a un'esigenza concreta: molte PA, specialmente quelle di dimensione medio-piccola, non dispongono internamente delle competenze necessarie per gestire progetti complessi di innovazione tecnologica. La possibilità di avvalersi di esperti esterni - singolarmente o in forma associata tra più enti - consente di colmare questo gap senza ricorrere esclusivamente agli affidamenti tramite il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il codice di condotta stabilisce anche i profili di qualificazione richiesti, garantendo che gli esperti ingaggiati abbiano comprovata esperienza nel settore.

Il raccordo con la normativa sulla sicurezza cibernetica è esplicito: il Nucleo per la sicurezza cibernetica (istituito dal D.Lgs. 65/2018) è coinvolto nella definizione del codice, e il rispetto del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica costituisce un requisito trasversale. Sul fronte della protezione dei dati, l'obbligo di rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone nella progettazione dei sistemi si traduce nell'applicazione del principio di privacy by design (art. 25 GDPR), che impone di integrare le misure di protezione dei dati fin dalle prime fasi dello sviluppo tecnologico.

Casi pratici

Caso 1: Progettazione di un portale di servizi digitali in conformità al codice di condotta

Caso 2: Unione di comuni e gestione associata degli esperti digitali

Domande frequenti

Chi adotta il codice di condotta tecnologica previsto dall'art. 13-bis CAD?

Il codice è adottato dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l'AgID e il Nucleo per la sicurezza cibernetica, e acquisito il parere della Conferenza unificata. Si tratta di un atto amministrativo generale vincolante per le PA.

Le PA di piccole dimensioni possono avvalersi di esperti esterni per la trasformazione digitale?

Sì. L'art. 13-bis prevede espressamente che le PA possano avvalersi di esperti qualificati, singolarmente o in forma associata con altri enti, nel limite delle risorse progettuali disponibili. Il codice di condotta tecnologica definisce i requisiti di qualificazione professionale richiesti agli esperti.

Il codice di condotta tecnologica si applica anche ai contratti di appalto ICT?

Sì. Le PA che avviano progetti di sviluppo di servizi digitali sono tenute a rispettare il codice indipendentemente dalla modalità realizzativa scelta (in house, appalto, accordo quadro). I capitolati tecnici dei contratti ICT devono richiamare e recepire le prescrizioni del codice di condotta.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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