← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 14 del CAD disciplina il riparto di competenze e i meccanismi di coordinamento tra Stato, Regioni e autonomie locali in materia di informatica pubblica e digitalizzazione. Il comma 1 radica allo Stato, in attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. r), Cost., la competenza esclusiva in materia di coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, comprese le regole tecniche per sicurezza e interoperabilità dei sistemi. Il comma 2 prevede un modello cooperativo attraverso la Conferenza unificata per la definizione degli indirizzi utili a realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale. La Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi dell'AgID, coordina l'evoluzione del sistema informativo della PA, promuovendo infrastrutture e standard che riducano i costi e migliorino la sicurezza informatica. Il comma 2-bis assegna alle Regioni un ruolo promotore della digitalizzazione coordinata tra le autonomie locali del proprio territorio. La norma si raccorda con il Regolamento eIDAS per l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi digitali e con il GDPR per la sicurezza dei flussi di dati tra livelli di governo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 D.Lgs. 82/2005 CAD — Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

In vigore dal 01/01/2006

1. In attuazione del disposto dell' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione , lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle Linee guida. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,)) assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati ((assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte.)) .

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma

2. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

Commento

L'art. 14 CAD risolve — sul piano della digitalizzazione — il problema del coordinamento multilivello che caratterizza l'ordinamento costituzionale italiano. La frammentazione istituzionale tra Stato, Regioni ed enti locali ha storicamente prodotto una proliferazione di sistemi informatici incompatibili, duplicazione di banche dati e inefficienza nell'erogazione dei servizi digitali. La norma interviene assegnando allo Stato la competenza esclusiva sul coordinamento informatico — ancorata all'art. 117, comma 2, lett. r), Cost. — e affidando alla Conferenza unificata il ruolo di sede privilegiata di raccordo cooperativo.

Il Piano Triennale per l'informatica nella PA, elaborato da AgID su delega della Presidenza del Consiglio, è lo strumento operativo principale attraverso cui si realizza il coordinamento previsto dall'art. 14: esso definisce obiettivi, standard e priorità di investimento per tutti i livelli di governo, garantendo coerenza sistemica. La previsione relativa alla promozione di «infrastrutture e standard che riducano i costi» riflette il principio cloud-first del Piano Triennale, che orienta le PA verso soluzioni condivise (Polo Strategico Nazionale, piattaforme abilitanti come PagoPA, SPID, CIE) in luogo di sistemi proprietari e frammentati.

Il profilo della sicurezza informatica è trasversale: la norma richiede esplicitamente un «adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali». Questo rimando incorpora per relationem le prescrizioni del Framework Nazionale per la Cybersecurity, del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica (D.Lgs. 65/2018) e, a livello europeo, della Direttiva NIS 2 (Dir. UE 2022/2555). La formazione dei lavoratori sull'uso sicuro dei sistemi informativi — prevista dal medesimo comma — si sovrappone all'obbligo di formazione di cui all'art. 13 CAD, creando un sistema integrato di presidio delle competenze digitali nella PA.

Casi pratici

Caso 1: Intesa in Conferenza unificata per l'adozione di una piattaforma regionale condivisa

Una Regione propone in Conferenza unificata l'adozione di una piattaforma condivisa di gestione delle pratiche edilizie per tutti i Comuni del proprio territorio, interoperabile con il sistema statale di identità digitale (SPID/CIE) e con il fascicolo del contribuente dell'Agenzia delle Entrate. Lo Stato, tramite AgID, verifica la conformità della proposta agli standard tecnici del Piano Triennale e alle regole di interoperabilità previste dall'art. 14 CAD. Dopo il raggiungimento dell'intesa in Conferenza, la piattaforma viene sviluppata come infrastruttura condivisa, riducendo i costi per i singoli Comuni e garantendo l'uniformità delle interfacce per i cittadini, in conformità al principio once-only dell'Agenda digitale europea.

Caso 2: Linee guida regionali per la sicurezza informatica dei Comuni

Una Regione, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 14 CAD, adotta linee guida regionali per la sicurezza informatica dei Comuni del proprio territorio, mutuando le prescrizioni del Framework Nazionale per la Cybersecurity e le indicazioni della Direttiva NIS 2. Le linee guida definiscono: misure minime di sicurezza per i sistemi informativi comunali, procedure di incident response, formazione obbligatoria del personale ICT. La Regione istituisce un CERT regionale (Computer Emergency Response Team) per supportare i Comuni nella gestione degli incidenti informatici, realizzando concretamente il coordinamento previsto dalla norma e riducendo la vulnerabilità degli enti di minore dimensione agli attacchi cyber.

Domande frequenti

Lo Stato ha competenza esclusiva sul coordinamento informatico delle PA regionali e locali?

Sì. L'art. 14, comma 1, CAD, in attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. r), Cost., attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, compresa la definizione delle regole tecniche per sicurezza e interoperabilità.

Qual è il ruolo della Conferenza unificata nella digitalizzazione della PA?

La Conferenza unificata è la sede istituzionale di raccordo cooperativo tra Stato, Regioni e autonomie locali per la definizione degli indirizzi dell'Agenda digitale europea e nazionale. Le intese e gli accordi raggiunti in Conferenza costituiscono il quadro di riferimento per la digitalizzazione coordinata dei diversi livelli di governo.

Le Regioni hanno obblighi specifici in materia di coordinamento digitale con i Comuni?

Sì. Il comma 2-bis dell'art. 14 assegna alle Regioni il compito di promuovere sul proprio territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione coordinato e condiviso tra le autonomie locali, fungendo da cerniera tra le politiche nazionali e l'attuazione locale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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