Costituzione italiana — Guida ai 139 articoli

La Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 è la legge fondamentale dell’ordinamento. Definisce diritti e doveri dei cittadini, organizzazione dello Stato, garanzie e Corte Costituzionale. In questa guida 2026 ti accompagniamo attraverso i 139 articoli della Costituzione, con focus sui principi fondamentali e i diritti più invocati nelle aule di tribunale.

1. Principi fondamentali (artt. 1-12)

I primi 12 articoli enunciano i principi su cui si fonda la Repubblica: democrazia (art. 1), inviolabilità dei diritti dell’uomo (art. 2), uguaglianza formale e sostanziale (art. 3), lavoro come fondamento (art. 4), unità e indivisibilità (art. 5), tutela delle minoranze linguistiche (art. 6), rapporti con la Chiesa Cattolica (art. 7) e altre confessioni (art. 8), promozione della cultura e ricerca (art. 9), conformità al diritto internazionale (art. 10), ripudio della guerra (art. 11), bandiera (art. 12).

2. Diritti civili e libertà personali (artt. 13-28)

L’art. 13 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale: restrizioni solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, salvo casi eccezionali. La libertà di domicilio (art. 14), di corrispondenza (art. 15), di circolazione e soggiorno (art. 16), di riunione (art. 17), di associazione (art. 18), di religione (art. 19), di manifestazione del pensiero (art. 21).

3. Diritto alla difesa e giusto processo (art. 24)

L’art. 24 Cost. riconosce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. I non abbienti accedono alla giurisdizione gratuitamente attraverso il patrocinio a spese dello Stato. L’art. 27 pone i principi della responsabilità penale personale e della finalità rieducativa della pena.

4. Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)

Famiglia (art. 29), tutela della maternità (art. 31), diritto alla salute (art. 32), libertà dell’insegnamento (art. 33), diritto allo studio (art. 34). La salute è espressamente definita come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività: principio cardine del Servizio Sanitario Nazionale.

5. Rapporti economici (artt. 35-47)

L’art. 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme. Salario equo e proporzionato (art. 36), parità donna lavoratrice (art. 37), previdenza obbligatoria (art. 38), libertà sindacale (art. 39), diritto di sciopero (art. 40), libertà d’impresa (art. 41), proprietà privata e funzione sociale (art. 42). L’art. 47 tutela il risparmio in tutte le sue forme.

6. Rapporti politici (artt. 48-54)

Diritto di voto (art. 48), libertà dei partiti (art. 49), petizione (art. 50), accesso ai pubblici uffici (art. 51), dovere di difesa della Patria (art. 52), capacità contributiva (art. 53), fedeltà alla Repubblica (art. 54).

7. Ordinamento della Repubblica: Parlamento (artt. 55-82)

Il Parlamento è bicamerale: Camera (art. 56) e Senato (art. 57). La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere (art. 70). L’iniziativa legislativa spetta al Governo, ai parlamentari, al popolo (50.000 firme), alle regioni, al CNEL (art. 71). I parlamentari sono insindacabili per le opinioni espresse e i voti dati (art. 68).

8. Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura (artt. 83-113)

Il Presidente della Repubblica (art. 83, capo dello Stato, rappresenta l’unità nazionale. Il Governo è formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri (art. 92). La magistratura è ordine autonomo e indipendente (art. 104). I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101). Il PM esercita l’azione penale per obbligo (art. 112).

9. Regioni, Province, Comuni (artt. 114-133)

L’art. 114 Cost. riconosce l’articolazione della Repubblica in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. La riforma del Titolo V (L. cost. 3/2001) ha ampliato l’autonomia regionale. Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materie elencate (art. 117), entro i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

10. Garanzie costituzionali: Corte e revisione (artt. 134-139)

La Corte Costituzionale (art. 134) giudica sulla costituzionalità delle leggi, sui conflitti tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni, sulle accuse contro il Presidente della Repubblica. La revisione costituzionale (art. 138) avviene mediante leggi adottate con procedura aggravata; la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione (art. 139).

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