L’ordinamento giudiziario è il testo approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1941. L’art. 1 del decreto approva «l’unito testo dell’Ordinamento giudiziario» e stabilisce che abbia esecuzione dal 21 aprile 1941. Regola chi amministra la giustizia civile e penale, come sono composti gli uffici giudiziari e lo stato giuridico dei magistrati.
Per l’art. 1 la giustizia nelle materie civile e penale è amministrata dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla corte di appello, dalla Corte di cassazione, dal tribunale per i minorenni, dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza. Il testo è diviso in dieci Titoli: disposizioni generali, giudici, pubblico ministero, anno giudiziario e supplenze, stato giuridico dei magistrati, consigli giudiziari, prerogative e disciplina della magistratura, disposizioni transitorie e finali. I Titoli VI, VII e VIII sono stati abrogati dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; il Capo del giudice conciliatore e quello del pretore sono stati abrogati nel 1991 e nel 1998.
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Partizione ufficiale secondo Normattiva. 315 articoli su 324 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Capo IDelle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia
Capo IIDelle incompatibilità
Capo IDel giudice conciliatore (capo abrogato dalla L. 21 novembre 1991, n. 374)
Capo IIDel pretore (capo abrogato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)
Capo IIIDei tribunali
Sezione IDel tribunale ordinario
Capo IVDella corte di appello
Sezione IDisposizioni generali
Sezione IVDel tribunale regionale delle acque pubbliche
Capo VDella corte suprema di cassazione
Capo IDella costituzione del pubblico ministero
Capo IIDelle attribuzioni del pubblico ministero
Capo IDell'anno giudiziario
Capo IIDelle assemblee generali
Capo IIIDelle supplenze e delle applicazioni
Sezione IDelle supplenze
Capo IDei gradi e delle funzioni dei magistrati
Capo IIDell'ammissione in magistratura e dell'uditorato
Capo IIIDelle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
Capo IVDegli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore
Capo VDelle promozioni in corte di appello
Capo VIDelle promozioni al grado di primo pretore
Capo VIIDelle promozioni in corte di cassazione
Capo VIIIDegli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione
Capo IXDelle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti
Capo XDei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia
Capo XIDell'anzianità e delle aspettative
Capo XIIDegli stipendi e degli assegni
Capo XIIIDisposizioni speciali
È il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell’ordinamento giudiziario. Il testo ha esecuzione dal 21 aprile 1941 e disciplina gli uffici giudiziari, il pubblico ministero e lo stato giuridico dei magistrati.
Secondo l’art. 1, nelle materie civile e penale la giustizia è amministrata dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla corte di appello, dalla Corte di cassazione, dal tribunale per i minorenni, dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza.
Perché parti intere sono state sostituite da leggi successive: i Titoli VI, VII e VIII (consigli giudiziari, prerogative e disciplina della magistratura) sono stati abrogati dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, e molti articoli del Titolo V sullo stato giuridico dei magistrati dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto il D.L. 7 agosto 2026, n. 144, che ha introdotto l’art. 5-bis: le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.