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Art. 192 ord. giud. – Assegnazione delle sedi per tramutamento

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

L’assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L’annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall’attualità della vacanza o dall’annuncio di questa nel bollettino ufficiale.

[Periodo soppresso dal D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2008, n. 181] All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande.

La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all’anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali, quelli indicati nell’articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l’abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’annuncio.

Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda

Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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