R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario – R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

164 articoli · testo su Normattiva aggiornato al 07/08/2026

L’ordinamento giudiziario è il testo approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1941. L’art. 1 del decreto approva «l’unito testo dell’Ordinamento giudiziario» e stabilisce che abbia esecuzione dal 21 aprile 1941. Regola chi amministra la giustizia civile e penale, come sono composti gli uffici giudiziari e lo stato giuridico dei magistrati.

Per l’art. 1 la giustizia nelle materie civile e penale è amministrata dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla corte di appello, dalla Corte di cassazione, dal tribunale per i minorenni, dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza. Il testo è diviso in dieci Titoli: disposizioni generali, giudici, pubblico ministero, anno giudiziario e supplenze, stato giuridico dei magistrati, consigli giudiziari, prerogative e disciplina della magistratura, disposizioni transitorie e finali. I Titoli VI, VII e VIII sono stati abrogati dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; il Capo del giudice conciliatore e quello del pretore sono stati abrogati nel 1991 e nel 1998.

Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva: apri un Titolo per vedere Capi e articoli. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro; gli articoli abrogati, molti nel Titolo V, sono segnalati.

Ultime modifiche · Normattiva aggiornata al 07/08/2026
  • D.L. 7 agosto 2026, n. 144 (G.U. 07/08/2026): introduce l’art. 5-bis, «Piante organiche della magistratura ordinaria».
  • D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (G.U. 12/06/2026): modificando l’art. 9 della legge 9 agosto 2024, n. 114, modifica l’art. 7-bis, commi 3-bis e 3-quater.
  • D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148 (G.U. 07/10/2025): modifica l’art. 110.

Indice degli articoli

Partizione ufficiale secondo Normattiva. 164 articoli su 324 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.

Titolo IDISPOSIZIONI GENERALI23 articoli

Capo IDelle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

  1. Art. 1Dei giudici
  2. Art. 2Del pubblico ministero
  3. Art. 3Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari
  4. Art. 7-bisTabelle degli uffici giudicanti
  5. Art. 7-terCriteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti
  6. Art. 10Termine per l'assunzione delle funzioni
  7. Art. 10-bisTermine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi
  8. Art. 11Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni
  9. Art. 14Potestà di polizia dei giudici

Capo IIDelle incompatibilità

  1. Art. 16Incompatibilità di funzioni
  2. Art. 18Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense
  3. Art. 19Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede
Titolo IIDEI GIUDICI72 articoli

Capo IDel giudice conciliatore (capo abrogato dalla L. 21 novembre 1991, n. 374)

  1. Art. 21abrogato
  2. Art. 23abrogato
  3. Art. 25abrogato
  4. Art. 28abrogato

Capo IIDel pretore (capo abrogato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)

  1. Art. 30abrogato
  2. Art. 31Composizione dell'ufficioabrogato
  3. Art. 32abrogato
  4. Art. 33abrogato
  5. Art. 37abrogato

Capo IIIDei tribunali

Sezione IDel tribunale ordinario

  1. Art. 42Sede del tribunale ordinario
  2. Art. 42-terNomina dei giudici onorari di tribunaleabrogato
  3. Art. 42-quaterIncompatibilitàabrogato
  4. Art. 42-quinquiesDurata dell'ufficioabrogato
  5. Art. 42-sexiesCessazione, decadenza e revoca dall'ufficioabrogato
  6. Art. 42-septiesDoveri e diritti del giudice onorario di tribunaleabrogato
  7. Art. 43Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
  8. Art. 43-bisFunzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinarioabrogato
  9. Art. 44abrogato
  10. Art. 46Costituzione delle sezioni
  11. Art. 47Attribuzioni del presidente del tribunale
  12. Art. 47-bisDirezione delle sezioni
  13. Art. 48Composizione dell'organo giudicante
  14. Art. 48-terIstituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccateabrogato
  15. Art. 48-quaterAffari trattati nelle sezioni distaccateabrogato
  16. Art. 49Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Capo IVDella corte di appello

Sezione IDisposizioni generali

  1. Art. 55Magistrati della corte di appelloabrogato
  2. Art. 58Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie
  3. Art. 60Sedi di corte di assise
  4. Art. 62Grado onorario degli assessori

Sezione IVDel tribunale regionale delle acque pubbliche

  1. Art. 64Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche

Capo VDella corte suprema di cassazione

  1. Art. 67-bisCriteri per la composizione della sezione prevista dall' articolo 376 del codice di procedura civileabrogato
Titolo IIIDEL PUBBLICO MINISTERO21 articoli

Capo IDella costituzione del pubblico ministero

  1. Art. 69Funzioni del pubblico ministero
  2. Art. 70Costituzione del pubblico ministero
  3. Art. 70-bisDirezione distrettuale antimafiaabrogato
  4. Art. 71Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinarioabrogato
  5. Art. 71-bisEsercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccataabrogato
  6. Art. 72Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinarioabrogato

Capo IIDelle attribuzioni del pubblico ministero

  1. Art. 74Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale
  2. Art. 76-bisProcuratore nazionale antimafiaabrogato
  3. Art. 76-terAttribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativoabrogato
  4. Art. 78Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione
  5. Art. 83Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministeroabrogato
Titolo IVDELL'ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI35 articoli

Capo IDell'anno giudiziario

  1. Art. 86Relazioni sull'amministrazione della giustizia
  2. Art. 91Affari penali nel periodo feriale dei magistrati
  3. Art. 92Affari civili nel periodo feriale dei magistrati

Capo IIDelle assemblee generali

Capo IIIDelle supplenze e delle applicazioni

Sezione IDelle supplenze

  1. Art. 97Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali
  2. Art. 98Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni
  3. Art. 101abrogato
  4. Art. 102abrogato
  5. Art. 106abrogato
  6. Art. 107abrogato
  7. Art. 108Supplenza dei magistrati della corte di appello
  8. Art. 110Applicazione dei magistrati
  9. Art. 110-bisApplicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolariabrogato
  10. Art. 110-terApplicazione di magistrati in materia di misure di prevenzioneabrogato
  11. Art. 111abrogato
  12. Art. 114abrogato
  13. Art. 115Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
  14. Art. 116Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazioneabrogato
  15. Art. 117Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte
Titolo VDELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI107 articoli

Capo IDei gradi e delle funzioni dei magistrati

  1. Art. 119abrogato

Capo IIDell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

  1. Art. 123-bisProva preliminareabrogato
  2. Art. 123-terProve concorsualiabrogato
  3. Art. 123-quaterCommissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminareabrogato
  4. Art. 123-quinquiesRegolamento per lo svolgimento della prova preliminareabrogato
  5. Art. 124abrogato
  6. Art. 125Indizione del concorso e svolgimento della prova scrittaabrogato
  7. Art. 125-bisPresentazione della domandaabrogato
  8. Art. 125-terCommissione esaminatriceabrogato
  9. Art. 125-quaterLavori della commissioneabrogato
  10. Art. 125-quinquiesCorrettori esterniabrogato
  11. Art. 126-bisEsclusione dai concorsiabrogato
  12. Art. 126-terConcorso per magistrato di tribunaleabrogato
  13. Art. 127abrogato
  14. Art. 129abrogato
  15. Art. 129-bisTirocinioabrogato
  16. Art. 130abrogato

Capo IIIDelle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario

  1. Art. 132abrogato
  2. Art. 133abrogato
  3. Art. 134abrogato
  4. Art. 135abrogato
  5. Art. 138abrogato

Capo IVDegli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore

  1. Art. 139abrogato
  2. Art. 141abrogato
  3. Art. 142abrogato
  4. Art. 143abrogato
  5. Art. 144abrogato

Capo VDelle promozioni in corte di appello

  1. Art. 149abrogato
  2. Art. 150abrogato
  3. Art. 152Concorso per titoli: requisiti per l'ammissioneabrogato
  4. Art. 154abrogato
  5. Art. 157abrogato
  6. Art. 158abrogato
  7. Art. 159abrogato
  8. Art. 160abrogato
  9. Art. 162abrogato
  10. Art. 163abrogato
  11. Art. 167abrogato
  12. Art. 168abrogato
  13. Art. 172abrogato
  14. Art. 174abrogato

Capo VIDelle promozioni al grado di primo pretore

  1. Art. 175abrogato

Capo VIIDelle promozioni in corte di cassazione

  1. Art. 176abrogato
  2. Art. 179abrogato
  3. Art. 180Ammissione dei concorrenti
  4. Art. 183Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti
  5. Art. 184Scrutinio a turno di anzianità

Capo VIIIDegli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione

  1. Art. 188Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati
  2. Art. 189Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazioneabrogato

Capo IXDelle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti

  1. Art. 190Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversaabrogato
  2. Art. 191abrogato
  3. Art. 192Assegnazione delle sedi per tramutamento
  4. Art. 195Disposizioni specialiabrogato

Capo XDei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia

  1. Art. 197abrogato
  2. Art. 198abrogato
  3. Art. 200abrogato

Capo XIDell'anzianità e delle aspettative

  1. Art. 203Aspettativeabrogato

Capo XIIDegli stipendi e degli assegni

  1. Art. 208abrogato

Capo XIIIDisposizioni speciali

  1. Art. 210Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali
  2. Art. 211Divieto di riammissione in magistratura
Titolo VIDEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (titolo abrogato dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511)5 articoli
  1. Art. 212abrogato
  2. Art. 213abrogato
  3. Art. 214abrogato
  4. Art. 215abrogato
  5. Art. 216abrogato
Titolo VIIDELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA (titolo abrogato dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511)11 articoli
  1. Art. 218abrogato
  2. Art. 224abrogato
  3. Art. 225abrogato
  4. Art. 226abrogato
Titolo VIIIDELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA (titolo abrogato dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511)27 articoli
  1. Art. 229abrogato
  2. Art. 230abrogato
  3. Art. 231abrogato
  4. Art. 237abrogato
  5. Art. 242abrogato
  6. Art. 251abrogato
  7. Art. 252abrogato
  8. Art. 253abrogato
  9. Art. 254abrogato
Titolo IXDISPOSIZIONI TRANSITORIE21 articoli
  1. Art. 255abrogato
  2. Art. 256abrogato
  3. Art. 257abrogato
  4. Art. 258abrogato
  5. Art. 259abrogato
  6. Art. 260abrogato
  7. Art. 262abrogato
  8. Art. 263abrogato
  9. Art. 264abrogato
  10. Art. 266abrogato
  11. Art. 269Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditoriabrogato
  12. Art. 272abrogato
  13. Art. 274abrogato
Titolo XDISPOSIZIONI FINALI2 articoli
  1. Art. 277Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari

Domande frequenti

Che cos’è il R.D. 12/1941?

È il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell’ordinamento giudiziario. Il testo ha esecuzione dal 21 aprile 1941 e disciplina gli uffici giudiziari, il pubblico ministero e lo stato giuridico dei magistrati.

Da chi è amministrata la giustizia secondo l’ordinamento giudiziario?

Secondo l’art. 1, nelle materie civile e penale la giustizia è amministrata dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla corte di appello, dalla Corte di cassazione, dal tribunale per i minorenni, dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza.

Perché molti articoli dell’ordinamento giudiziario sono abrogati?

Perché parti intere sono state sostituite da leggi successive: i Titoli VI, VII e VIII (consigli giudiziari, prerogative e disciplina della magistratura) sono stati abrogati dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, e molti articoli del Titolo V sullo stato giuridico dei magistrati dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

Qual è l’ultima modifica all’ordinamento giudiziario?

All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto il D.L. 7 agosto 2026, n. 144, che ha introdotto l’art. 5-bis: le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.