Ordinamento giudiziario – R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
164 articoli · testo su Normattiva aggiornato al 07/08/2026
L’ordinamento giudiziario è il testo approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1941. L’art. 1 del decreto approva «l’unito testo dell’Ordinamento giudiziario» e stabilisce che abbia esecuzione dal 21 aprile 1941. Regola chi amministra la giustizia civile e penale, come sono composti gli uffici giudiziari e lo stato giuridico dei magistrati.
Per l’art. 1 la giustizia nelle materie civile e penale è amministrata dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla corte di appello, dalla Corte di cassazione, dal tribunale per i minorenni, dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza. Il testo è diviso in dieci Titoli: disposizioni generali, giudici, pubblico ministero, anno giudiziario e supplenze, stato giuridico dei magistrati, consigli giudiziari, prerogative e disciplina della magistratura, disposizioni transitorie e finali. I Titoli VI, VII e VIII sono stati abrogati dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; il Capo del giudice conciliatore e quello del pretore sono stati abrogati nel 1991 e nel 1998.
Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva: apri un Titolo per vedere Capi e articoli. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro; gli articoli abrogati, molti nel Titolo V, sono segnalati.
Ultime modifiche · Normattiva aggiornata al 07/08/2026
D.L. 7 agosto 2026, n. 144 (G.U. 07/08/2026): introduce l’art. 5-bis, «Piante organiche della magistratura ordinaria».
D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (G.U. 12/06/2026): modificando l’art. 9 della legge 9 agosto 2024, n. 114, modifica l’art. 7-bis, commi 3-bis e 3-quater.
D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148 (G.U. 07/10/2025): modifica l’art. 110.
Indice degli articoli
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 164 articoli su 324 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Titolo IDISPOSIZIONI GENERALI23 articoli
Capo IDelle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia
Art. 50Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.1Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.2Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.3Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
Art. 50.4Composizione dell'organo giudicante
Art. 50.5Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50-bisGiudice per le indagini preliminari
Art. 51Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Capo IVDella corte di appello
Sezione IDisposizioni generali
Art. 52Sede della corte di appello
Art. 53Funzioni e attribuzioni della corte di appello
Art. 54Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
Titolo VIDEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (titolo abrogato dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511)5 articoli
È il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell’ordinamento giudiziario. Il testo ha esecuzione dal 21 aprile 1941 e disciplina gli uffici giudiziari, il pubblico ministero e lo stato giuridico dei magistrati.
Da chi è amministrata la giustizia secondo l’ordinamento giudiziario?
Secondo l’art. 1, nelle materie civile e penale la giustizia è amministrata dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla corte di appello, dalla Corte di cassazione, dal tribunale per i minorenni, dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza.
Perché molti articoli dell’ordinamento giudiziario sono abrogati?
Perché parti intere sono state sostituite da leggi successive: i Titoli VI, VII e VIII (consigli giudiziari, prerogative e disciplina della magistratura) sono stati abrogati dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, e molti articoli del Titolo V sullo stato giuridico dei magistrati dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Qual è l’ultima modifica all’ordinamento giudiziario?
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto il D.L. 7 agosto 2026, n. 144, che ha introdotto l’art. 5-bis: le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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