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Art. 188 RD 12/1941 — Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati

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Art. 188 RD 12/1941 — Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati. Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive. La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.