Testo dell'articoloAbrogato

Art. 123-bis ord. giud. – Prova preliminare

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 13 febbraio 2001, n. 48. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso del requisiti culturali, ed è realizzata con l’ausilio di sistemi informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 123-quinques, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate.

Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.

Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3.

Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4: a) i magistrati militari, amministrativi e contabili; b) i procuratori e gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benchè iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all’articolo 126, primo comma

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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