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Art. 1 ord. giud. – Dei giudici

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata: a) dal giudice di pace; b) [Lettera soppressa dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51] ; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza

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