Testo dell'articoloAbrogato
Art. 134 ord. giud. – Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 maggio 1970, n. 357. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Compiuti gli esami, la commissione procede alla classificazione degli aspiranti che hanno riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e una media non inferiore a sette decimi nell’insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto: a) dai punti conseguiti nell’esame; b) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario; c) dai titoli eventualmente presentati e dalle informazioni raccolte sulle attitudini alle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla condotta dell’uditore durante il tirocinio.
Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati aggiunti giudiziari a misura che vi sono posti vacanti e destinati ai tribunali, alle procure del Re Imperatore ed alle preture, in conformità delle disposizioni dell’articolo 138.
Gli aspiranti dichiarati idonei hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per i funzionari in missione
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