Testo dell'articoloAbrogato

Art. 133 ord. giud. – Esame pratico per aggiunto giudiziario

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 maggio 1970, n. 357. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

Si applicano i due ultimi commi dell’articolo 125.

Le prove di esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di tre tesi, rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo.

Le tre prove orali sulle stesse materie indicate nel comma precedente, sono specialmente dirette ad accertare la conoscenza pratica del diritto positivo

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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