Testo dell'articoloAbrogato

Art. 218 ord. giud. – Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

I magistrati che, per effetto di riduzione dell’organico di un ufficio giudiziario, risultano in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede, ed in mancanza di posti vacanti sono collocati in disponibilità, salvo l’osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.

In caso di soppressione di una corte, o di un tribunale, o di una pretura, i magistrati che ne facevano parte sono tramutati o collocati in disponibilità secondo le norme indicate nel comma precedente.

La designazione dei magistrati da tramutare o da collocare in disponibilità è riservata al Ministro di grazia e giustizia

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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