Testo dell'articoloAbrogato
Art. 215 ord. giud. – Costituzione in sezioni del consiglio superiore della magistratura
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il consiglio superiore delibera in adunanza plenaria ed in sezioni singole.
Le sezioni del consiglio superiore sono due, ciascuna composta da cinque magistrati, compreso il presidente.
La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del consiglio, su proposta del presidente.
Il presidente del consiglio superiore presiede le adunanze plenarie e la prima sezione, il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione presiede la seconda sezione.
Per la validità dell’adunanza plenaria occorre la presenza di dieci componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal presidente della seconda sezione.
Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
Per la validità delle adunanze delle sezioni occorre la presenza di cinque componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal componente effettivo più elevato in grado e più anziano
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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