Testo dell'articoloAbrogato
Art. 216 ord. giud. – Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La prima sezione del consiglio superiore procede in sede di scrutinio alla classificazione dei magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati; la seconda sezione procede in sede di scrutinio alla classificazione dei giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori e per la nomina dei primi pretori al grado di consigliere di corte di appello o parificato.
Ciascuna delle sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà pareri sui passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, e, in genere, su tutti gli affari sui quali il consiglio superiore è chiamato a pronunziarsi dal Ministro di grazia e giustizia.
In adunanza plenaria, il consiglio superiore procede alla revisione degli scrutini, su richiesta del Ministro o su ricorso degli interessati, e dà parere sulle nomine ed ammissioni straordinarie in magistratura
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