Testo dell'articoloAbrogato

Art. 138 ord. giud. – Destinazione degli aggiunti giudiziari

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 2 aprile 1979, n. 97. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 135] gli aggiunti giudiziari sono destinati, possibilmente in conformità della opzione, ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re Imperatore, ovvero di pretore, normalmente in sottordine.

Se gli optanti per il ruolo collegiale o per quello dei pretori sono in numero superiore ai posti disponibili nel ruolo prescelto, tenuto conto della quota del 50% da riservare nel ruolo dei tribunali al trasferimento dei pretori, ai sensi dell’articolo 142 del presente ordinamento, si provvede di ufficio, anche in difformità dalla opzione.

Per coloro che nell’esame pratico ottennero la speciale dichiarazione di merito, si tiene conto, nell’assegnazione della sede, della designazione della regione nella quale ciascuno di essi preferisce essere destinato

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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