Testo dell'articoloAbrogato

Art. 139 ord. giud. – Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 2 aprile 1979, n. 97. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Gli aggiunti giudiziari sono promossi giudici o sostituti procuratori del Re Imperatore, o pretori, dopo tre anni di servizio effettivo nel grado, su conforme parere motivato del consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza.

Si applica la disposizione dell’articolo 24-bis introdotta nel Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sull’incremento demografico della Nazione.

La deliberazione del consiglio giudiziario, nell’esaminare il merito di ciascun candidato, deve riassumere i rapporti dei superiori gerarchici, e porre in evidenza le particolari attitudini dimostrate per le funzioni giudicanti o per quelle requirenti.

Contro la deliberazione di impromovibilità l’interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso al consiglio superiore della magistratura di cui all’articolo 213 del presente ordinamento.

La seconda sezione del consiglio delibera definitivamente. È riservata, in ogni caso, al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di provocare la revisione della deliberazione del consiglio giudiziario da parte della stessa seconda sezione del consiglio superiore della magistratura, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il magistrato dichiarato impromovibile con deliberazione definitiva, è dispensato dal servizio.

Con la promozione al grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore o pretore diviene definitiva l’assegnazione del magistrato al ruolo collegiale o a quello dei pretori

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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