Testo dell'articoloAbrogato

Art. 42-ter ord. giud. – Nomina dei giudici onorari di tribunale

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’ articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 .

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) idoneità fisica e psichica; d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni; e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; f) laurea in giurisprudenza; g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l’esercizio, anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’ articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 , o di notaio; c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali; d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all’ articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 .

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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