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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 277 RD 12/1941 – Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari. Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento. Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI Il Ministro per le finanze DI REVEL
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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