Indice
Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 211 RD 12/1941 — Divieto di riammissione in magistratura
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Divieto di riammissione in magistratura. Il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura. La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all’ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio. Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni. In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 211 Cod. Amb. — autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
- Art. 211 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del
- Articolo 211 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 211 C.d.S.: Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino
- Articolo 211 Codice di Procedura Civile: Tutela dei diritti del terzo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.