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Art. 11 RD 12/1941 – Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
(Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni). Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall’, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall’impiego. Il magistrato decaduto dall’impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a dimissioni. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall’articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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