Testo dell'articoloAbrogato

Art. 123-quinquies ord. giud. – Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 13 febbraio 2001, n. 48. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell’archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l’assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant’altro attiene all’esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio.

2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

3. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri: a) predisposizione dell’archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare; b) inserimento nell’archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici; c) aggiornamento costante dell’archivio; d) previsione che l’archivio domande sia pubblico; e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate; f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente; g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia; h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date; i) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito; l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’espletamento della prova di preselezione

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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