Testo dell'articoloAbrogato
Art. 123-quater ord. giud. – Commissione permanente per la tenuta dell’archivio dei quesiti della prova preliminare
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 13 febbraio 2001, n. 48. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l’aggiornamento dell’archivio informatico delle domande per la prova preliminare.
2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura.
La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.
3. La commissione dura in carica tre anni.
La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.
4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell’archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.
5. All’atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia.
Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni
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