Testo dell'articoloAbrogato

Art. 154 ord. giud. – Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell’ammissione al concorso, l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia.

La commissione, nominata dal Ministro, è composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull’ammissione.

La commissione è presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica due anni e può essere confermata.

Essa è assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell’ufficio del personale della magistratura collegiale.

Il Ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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