Testo dell'articoloAbrogato

Art. 111 ord. giud. – Applicazioni di giudici o di pretori

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 21 febbraio 1989, n. 58. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non più di sei giudici, il primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, può applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il Ministro di grazia e giustizia.

L’applicazione di uno stesso magistrato non può durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, né può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo al tribunale, agli effetti dell’articolo 97

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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