Testo dell'articoloAbrogato

Art. 114 ord. giud. – Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale del Re Imperatore

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 21 febbraio 1989, n. 58. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre notate sull’ordine di precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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